Ulteriori 28 settimane di trattamenti salariali per le aziende che rientrano nel campo di applicazione dell’assegno ordinario (FIS e Fondi di solidarietà bilaterali) e della cassa integrazione in deroga, da collocarsi nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (art. 8 DL 41/2021)