
Seguendo il Decreto Sostegni: ulteriori 28 settimane di Cassa Integr.Fis/CIGD/FSBA – (Turismo – Pubblici esercizi – Terziario – Artigiani e Altri)
- On 25 Marzo 2021
Ulteriori 28 settimane di trattamenti salariali per le aziende che rientrano nel campo di applicazione dell’assegno ordinario (FIS e Fondi di solidarietà bilaterali) e della cassa integrazione in deroga, da collocarsi nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (art. 8 DL 41/2021)
ULTERIORI SETTIMANE E PERIODO DI FRUIZIONE
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga per una durata massima di 28 settimane, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Peraltro, a favore dei medesimi datori di lavoro, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto la concessione dei trattamenti in oggetto (assegno ordinario e CIGD) per una durata massima di dodici settimane, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Nell’intervallo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, le settimane di trattamento introdotte dalle due disposizioni di legge si potrebbero, dunque, sovrapporre.
A tale riguardo, si attendono chiarimenti importanti in merito alla possibilità di assorbimento delle residue settimane previste dalla legge di Bilancio
LAVORATORI INTERESSATI
Le nuove 28 settimane di trattamento possono essere richieste per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021
CONTRIBUTO ADDIZIONALE
Anche le 28 settimane del Decreto Sostegni non sono soggette al contributo addizionale a carico delle aziende che vi faranno ricorso.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Sul fronte dei termini di presentazione delle domande, non si registrano novità.
Rimane, infatti, confermato che le istanze devono essere trasmesse all’INPS, a pena di decadenza, entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
Per quanto concerne le modalità di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti relativi alle nuove 28 settimane di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, compresa quella dell’anticipazione da parte dell’Istituto del 40% della prestazione, sia con le modalità dell’anticipo da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio.
Con specifico riferimento alla CIGD, la previsione dell’anticipo dell’indennità da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio rappresenta una novità rispetto al passato. Fatta eccezione per le aziende plurilocalizzate, l’indennità CIGD, infatti, è sempre stata pagata ai lavoratori direttamente dall’INPS.
TERMINI DI INVIO DEI DATI PER I PAGAMENTI DIRETTI
Una NOVITA’ contenuta nel Decreto Sostegni riguarda l’obbligo di comunicare all’INPS i dati necessari per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale attraverso il nuovo canale UniEmens-Cig che va a sostituire il Mod. SR41.
Il nuovo flusso UniEmens-Cig si inserisce nel flusso UniEmens standard e consentirà di trasmettere all’Istituto i dati per il pagamento delle prestazioni e per l’accredito della relativa contribuzione figurativa.
Per quanto concerne i termini dell’adempimento, rimangono confermati quelli già in uso per l’invio dei Mod. SR41.
Rimane confermata anche la previsione secondo cui, trascorsi inutilmente i termini in precedenza indicati, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
FONDI DI SOLIDARIETÀ ALTERNATIVI
Le disposizioni introdotte dal Decreto Sostegni in materia di assegno ordinario trovano applicazione anche con riguardo alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà alternativi (FSBA).
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