Protocollo anti COVID in azienda – Aggiornato
- On 15 Aprile 2021
Il 6 aprile scorso tra Governo e parti sociali è stato siglato il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
Per visione integrale cliccate sul seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5383_0_file.PDF
Si consiglia di verificarne l’aggiornamento vista la numerosa normativa in materia di lavoro, sicurezza e pandemia che c’è stata in questi mesi.
La rilevanza del documento in oggetto per i datori di lavoro, prevede fra l’altro che “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’art. 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni”.
Mantenute le raccomandazioni:
- al massimo utilizzo possibile delle modalità di lavoro agile;
- a che le aziende applichino tutte le ulteriori misure di precauzione ivi elencate, da integrare secondo la peculiarità della propria organizzazione.
Prestare attenzione ad altri aspetti, come:
- all’informazione rivolta a tutti i soggetti che accedono in azienda, (es: fornitori, terzi);
- alle norme relative alla riammissione al lavoro dopo l’infezione da COVID-19; infatti ricordiamo che i lavoratori positivi oltre il 21° giornosaranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Non da ultimo si rammenta accortezza sia alle attività di pulizia e sanificazione in azienda sia alle precauzioni igieniche personali, con particolare riguardo alla pulizia delle mani e alle mascherine da utilizzare. (NB occhio alla privacy, ad esempio, alla misurazione della febbre).
Fondamentale adottare le misure ricomprese nel protocollo, ma anche mantenerle, onde evitare al datore di lavoro profili di responsabilità qualora si presentino casi di contagio da COVID-19 sul posto di lavoro.
L’INAIL, con la circolare n. 22/2020, ha previsto che “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”; il disposto del decreto Liquidità e il nuovo protocollo confermano tale impostazione.
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