Seguendo il Decreto Sostegni: ulteriori 13 settimane di CIGO – (Industria – Edilizia)
- On 25 Marzo 2021
All’art. 8, comma 1 del DL n. 41/2021 (cosiddetto Decreto “Sostegni”) è prevista la concessione di trattamenti di CIGO, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 13 settimane e non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le 13 settimane devono essere collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
Preme evidenziare che non vi è sovrapposizione tra periodi di CIGO richiesti ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (12 settimane collocate nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021) e periodi di CIGO richiesti ai sensi del Decreto Sostegni (13 settimane collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021).
È espressamente previsto che i trattamenti introdotti dal Decreto Sostegni siano riconosciuti in favore dei lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2021).
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
Preme evidenziare che la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento effettuata fino ad ora tramite il Mod. SR41, per i trattamenti previsti dal Decreto Sostegni (pertanto trattamenti da collocarsi a decorrere dal 1° aprile) sarà effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”. Si tratta pertanto di un nuovo flusso trasmesso tramite il canale Uniemens con il quale vengono messe a disposizione dell’INPS le informazioni attualmente inviate attraverso il Mod. SR41.
Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
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