
Sgravio contributivo triennale per assunzioni di lavoratori provenienti da aziende in crisi
- On 12 Settembre 2022
Rif.to: Legge 234/2021 – Circolare Inps 99/2022
E’ diretto ai lavoratori che provengono da aziende in crisi (eventi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022).
Beneficiano dell’incentivo i datori di lavoro privati, imprenditori o meno (quindi anche professionisti) – escluse le pubbliche amministrazioni.
Lo sgravio contributivo spetta sulle assunzioni e sulle trasformazioni a tempo indeterminato, e sui trasferimenti di lavoratori che, a prescindere dall’età, provengano da aziende in crisi con il coinvolgimento della struttura per la crisi d’impresa. Tali assunzioni, trasformazioni, trasferimenti, devono risultare effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
Sono escluse da tale agevolazione: l’assunzione con contratto intermittente, o a chiamata, e qualunque rapporto di personale con qualifica dirigenziale, le prestazioni occasionali e i rapporti di apprendistato di qualunque tipo.
Lo sgravio, triennale, consiste nell’esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo annuo pari a 6.000 euro.
La richiesta di accesso o di autorizzazione all’incentivo anti-crisi, dev’essere effettuata online all’Inps, utilizzando all’interno dell’applicazione «Portale delle Agevolazioni» il modulo «ES119».
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