Fringe Benefit: esenzione fino a € 600
- On 23 Settembre 2022
rif.to: G.U. n. 221 del 21/9/2022 pubblica la Legge 21/9/2022 n. 142 di conversione del DL n. 115/2022 c.d. “Decreto Aiuti-bis”.
FRINGE BENEFIT: Limitatamente all’anno 2022, viene confermata l’agevolazione per la quale non concorrono a formare il reddito, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.
La nuova disposizione, quindi, introduce deroghe a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR:
- Limite di esenzione:
- il limite di esenzione risulta per il 2022 pari a € 600,00
- Ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione:
- non concorrono a formare il reddito anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale
A quanto sopra si affianca l’agevolazione di € 200,00 a favore dei buoni carburante, prevista dal DL 21/2022, portando così, per il 2022, a € 800,00 complessivi il valore dei beni e servizi in esenzione fiscale e contributiva.
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