Il cosiddetto “Decreto Ucraina” dopo la conversione in legge – novità, modifiche e conferme
- On 25 Maggio 2022
In sede di conversione del c.d. “Decreto Ucraina” sono state confermate le seguenti agevolazioni:
- contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “non energivore” / “gasivore”;
- incremento del credito d’imposta, riconosciuto dal c.d. “Decreto Energia” a favore delle imprese “energivore” / “gasivore”;
- possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 rate mensili quanto dovuto per i consumi energetici di maggio e giugno 2022;
- possibilità per le imprese “energivore” / “gasivore” di cedere il credito d’imposta riconosciuto dal c.d. “Decreto Energia”;
ed inserite alcune novità, modifiche o chiarimenti, ne segnaliamo i seguenti punti:
A) obbligo, a decorrere dall’1.1.2023, della c.d. attestazione “SOA” in capo alle imprese appaltatrici / subappaltatrici per poter fruire della detrazione del 110%, sconto in fattura / cessione del credito;
B) specifiche sulle comunicazioni per prestazioni occasionali di lavoro autonomo;
C) aumento della deduzione forfetaria autotrasportatori 2022;
D) credito di imposta seconda rata 2021 settore turismo;
E) obbligo applicazione contratto collettivo del settore edile;
F) controlli automatizzati ex art. 36-bis differiti da 30 a 60 gg.
Di seguito tratteremo i temi di cui ai punti da A) a F) dato che le altre informazioni le avevamo trattate in precedenti informative
ATTESTAZIONE SOA PER 110% E PER ESERCIZIO DELLE OPZIONI – Art. 10-bis
E’ stato previsto che, a partire dall’1.1.2023, per poter:
- fruire della detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020;
- optare per lo sconto in fattura / cessione del credito di cui all’ 121, DL n. 34/2020;
è necessario che i lavori siano affidati ad un’impresa in possesso della qualificazione di cui all’art. 84, D.Lgs. n. 50/2016, c.d. attestazione “SOA”, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Tale requisito deve sussistere anche per le imprese subappaltatrici al momento della sottoscrizione del contratto di subappalto.
NOTA BENE | L’attestazione “SOA” è richiesta per i lavori di importo superiore a € 516.000. |
NORME TRANSITORIE fino al 30 GIUGNO 2023
Nella prima fase di applicazione della nuova disposizione e più precisamente dall’1.1 al 30.6.2023 il predetto requisito si considera soddisfatto anche se, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto / subappalto, l’impresa dimostra al committente / impresa subappaltatrice di aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della citata attestazione.
Invece per il recupero delle spese sostenute a decorrere dall’1.7.2023 è necessario aver ottenuto il rilascio dell’attestazione.
NOTA BENE |
Sono ESCLUSI dalla novità:
· i lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022;· i contratti di appalto / subappalto aventi data certa (art. 2704 CC) anteriore al 21.5.2022. |
COMUNICAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI di LAVORO AUTONOMO- Art. 12-sexies
- la comunicazione non riguardai rapporti di lavoro autonomo occasionali intermediati dalle piattaforme digitali di cui al DL n. 152/2021 (peraltro già escluse dall’INL nell’ambito dei chiarimenti forniti con la Nota 11.2.2022, n. 29);
- la comunicazione va effettuata mediantemodalità informatiche (in precedenza, mediante SMS o posta elettronica) con specifico applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro.
AUMENTO DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI 2022 – Art. 15, comma 2
Per sostenere il settore dell’autotrasporto a seguito dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è confermato l’ulteriore aumento della la spesa ex art. 1, comma 150, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) finalizzata all’aumento della specifica deduzione forfetaria delle spese non documentate.
CREDITO D’IMPOSTA SECONDA RATA 2021 SETTORE TURISMO – Art. 22
Per ridurre gli effetti connessi al perdurare dell’emergenza COVID-19 nonché all’incremento dei prezzi dell’energia è confermato il riconoscimento per il 2022 del contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese del settore turistico – ricettivo pari al 50% della seconda rata IMU 2021.
NOTA BENE | Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 22 in esame l’efficacia della nuova previsione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE. |
Tale beneficio spetta ai seguenti soggetti operanti nel settore turistico – ricettivo:
- imprese turistico-ricettive;
- imprese esercenti attività agrituristica;
- imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- imprese del comparto fieristico e congressuale;
- complessi termali;
- parchi tematici;
- parchi acquatici / faunistici;
ed è riferito all’IMU relativa agli immobili di categoria D/2 (alberghi, pensioni, villaggi turistici ecc.) presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che:
- i proprietari di tali immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- tali attività abbiano subìto una diminuzione del fatturato / corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019.
L’agevolazione in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazionetramite il mod. F24;
- non è soggetto ai limitidi:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassatoai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rilevaai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex 61 e 109, comma 5, TUIR.
NOTA BENE | Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni / limiti di cui alla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final. |
I soggetti che intendono usufruire del beneficio in esame devono presentare un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione UE.
Le disposizioni attuative, nonché il contenuto della predetta autodichiarazione, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE – Art. 23-bis
PREMESSA
In base al comma 43-bis dell’art. 1, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) introdotto dall’art. 28-quater, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter” per i lavori edili di cui all’Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008 (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione / rinnovamento / smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura / cemento armato / metallo / legno / altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica / sistemazione forestale / sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile) di importo superiore a € 70.000, i benefici di cui:
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agli artt. 119 (detrazione 110%), 119-ter (detrazione 75% per superamento e eliminazione di barriere architettoniche), 120 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) e 121 (opzione per sconto in fattura e cessione del credito), DL n. 34/2020;
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all’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 (c.d. “Bonus mobili“);
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all’art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017 (c.d. “Bonus verde“);
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all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (c.d. “Bonus facciate“);
sono riconosciuti a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori sia specificato espressamente l’applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.
NOTA BENE |
Il contratto collettivo applicato, oltre che nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. |
I soggetti abilitati di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottori commercialisti / consulenti del lavoro / ecc.) e i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF di cui all’art. 32, D.Lgs. n. 241/97 al fine del rilascio del visto di conformità sono tenuti a verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse dagli esecutori dei lavori.
NOTA BENE |
I predetti obblighi trovano applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente al 27.5.2022. |
Ora, in sede di conversione del decreto in esame, è stato previsto che:
- le disposizioni di cui al citato art. 43-bis sono applicabili con riferimento alle opere il cui importo risulti “complessivamente” superiore a € 70.000;
- l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali è riferito esclusivamente ai lavori edili definiti dal predetto allegato X
CONTROLLI AUTOMATIZZATI EX ART. 36-BIS DIFFERITI DA 30 A 60GG
Per il periodo 21.5 – 31.8.2022, il termine ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/97 di versamento delle somme risultanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (avvisi bonari) è differito da 30 a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione / comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme dovute in sede di autotutela.
Dovrà essere chiarito se, il differimento opera soltanto in caso di pagamento integrale delle somme dovute (e non anche per i soggetti che scelgono il pagamento rateale di cui all’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97).
La proroga non riguarda comunque il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 3 del citato D.Lgs. n. 462/97 per il versamento delle somme derivanti dai controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/73.
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