RIDUZIONE O AZZERAMENTO DELL’AMMORTAMENTO (D.L. 4/2022, articolo 5-bis)
- On 24 Marzo 2023
Al fine di rendere “migliori” i bilanci, pesantemente intaccati dalla crisi, si consente di ridurre o azzerare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La quota non imputata nel 2022 verrà traslata agli anni successivi, ove sia possibile allungare la vita utile del bene.
La quota di ammortamenti ridotti o azzerati deve essere “coperta” con la creazione di una riserva indisponibile, attingendo rispettivamente:
- dall’utile dell’esercizio 2022, se capiente;
- dalle riserve disponibili già presenti nel patrimonio netto;
- dagli utili che saranno prodotti nei futuri esercizi.
Tale riserva dovrà essere mantenuta sino al completamento dell’ammortamento dei beni, ovvero sino al momento della loro vendita.
Ai fini fiscali, l’Agenzia delle entrate ha confermato che la deduzione (mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi) risulta facoltativa e non obbligatoria; ciò aiuta ad evitare la creazione di doppi binari.
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