Responsabilità Amministrativa D. Lgs. 231/2001 – come tutelarsi
- On 5 Aprile 2021
Il D. Lgs. 231/2001 inserisce una specifica responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, delle società, degli enti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, quando vengano commessi, nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica, uno o più “reati presupposto” espressamente previsti dal decreto.
L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
– da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
– da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra nominati.
Quindi la responsabilità amministrativa dell’ente si aggiunge a quella delle persone fisiche che continuano a rispondere direttamente e personalmente dell’illecito penale.
All’accertamento della responsabilità, la norma colpisce sia il patrimonio della società o dell’ente, sia gli interessi economici dei soci con applicazione di specifiche sanzioni pecuniarie, interdittive o altre misure ablative (es. confisca, pubblicazione della sentenza, sospensione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, divieto di pubblicizzare beni o servizi).
IN CHE MODO SI PUO’ OVVIARE A TALE RESPONSABILITA’??
Il D.Lgs. 231/2001 (art. 6) ESONERA l’ente amministrativo dalla responsabilità qualora lo stesso abbia approntato un efficace “Modello organizzativo 231” adatto a monitorare, prevenire e gestire i rischi correlati con l’attività esercitata dall’impresa.
Se il reato è commesso dai soggetti che rivestono posizioni apicali in azienda, l’ente non risponde se prova che:
• l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (c.d. “Modello 231”);
• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. organismo di vigilanza);
• i soggetti e gli attori interessati (es. manager, dirigenti o dipendenti dell’azienda), hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
• non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza all’uopo nominato.
Ecco uno scheda tratto da Euroconference, per evidenziare le caratteristiche e gli attori del modello 231:
Si evidenzia che la suprema Corte di cassazione, sezione 4^ penale, con la sentenza n. 11542/2021 pubblicata il 25.03.2021, ha tracciato le particolari condizioni al ricorrere delle quali scatta la punibilità prevista dal D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento ad un infortunio occorso sul luogo di lavoro.
La sentenza evidenzia importanti principi di diritto, chiarendo che il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto una nuova forma di responsabilità (definita espressamente “amministrativa da reato”), rappresentata da una fattispecie complessa in virtù della quale, per configurare la responsabilità dell’ente, è necessario non solo il compimento di determinato un fatto-reato commesso da coloro che rivestono, in fatto o di diritto, una posizione apicale o persone sottoposte alla direzione e vigilanza degli organi della società, ma anche che tale condotta sia espressione della politica aziendale della società o quanto meno derivante dalla c.d. “colpa di organizzazione”.
IL TEMA MERITA INTERESSE: OGNI AZIENDA DOVREBBE VALUTARE LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.
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