PUBBLICATI I COEFFICIENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO
- On 4 Luglio 2024
Con il Decreto 24 giugno 2024 il Mef ha approvato i coefficienti necessari al calcolo dell’imposta sostitutiva per la regolarizzazione del magazzino delle imprese, introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio. Il Decreto prevede 3 distinte serie di coefficienti a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli Isa e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.
La regolarizzazione
L’articolo 1, commi da 78 a 85, L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha riproposto la possibilità di regolarizzare il magazzino, ossia la possibilità di adeguare le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 2023.
La norma non pone particolari limitazioni soggettive, stabilendo che l’adeguamento del valore del magazzino interessa tutte le imprese, a esclusione di quelle che adottano i Principi contabili internazionali. Pertanto, sono interessate tutte le società (di persone e di capitali) e le imprese individuali. Devono ritenersi escluse le imprese individuali e le società di persone che adottano il regime di contabilità semplificata e i contribuenti in regime forfettario, in quanto in entrambi i casi il magazzino non assume valenza fiscale.
Possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie e semilavorati di cui all’articolo 92, Tuir, relative al periodo d’imposta in corso alla data del 30 settembre 2023. Si tratta quindi in generale delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023.
Il richiamo al solo articolo 92, Tuir comporta che non possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali di cui all’articolo 93, Tuir, ossia quelle riferite alle opere, forniture e servizi infrannuali e ultrannuali.
Gli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva e di Iva devono essere versati in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini:
- la prima rata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta 2023;
- la seconda rata entro il termine di versamento della seconda (o unica) rata di acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta 2024.
L’adeguamento del magazzino non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere.
Pertanto, i nuovi valori:
- sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali già a partire dal periodo d’imposta 2023;
- non possono essere tenuti in considerazione dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento relativo ai periodi d’imposta antecedenti al 2023.
Modalità di adeguamento
La regolarizzazione del magazzino può avvenire con una delle 2 seguenti modalità:
- eliminazione delle esistenze iniziali;
- iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
In ogni caso, l’adeguamento dovrà essere indicato nel modello Redditi 2024 per il periodo d’imposta 2023.
L’adeguamento in aumento delle esistenze iniziali può riguardare solamente le quantità esistenti al 1° gennaio 2023. In tal caso:
- non è richiesto alcun versamento ai fini Iva;
- è dovuta l’imposta sostitutiva del 18% sull’importo oggetto di regolarizzazione (ossia sul magazzino che viene iscritto).
L’ipotesi di eliminazione del magazzino è subordinata all’approvazione di un apposito Decreto chiamato a fissare i coefficienti da utilizzare, Decreto che, come detto, è stato approvato alla fine del mese di giugno.
L’eliminazione delle esistenze iniziali eccedenti quelle effettive può avvenire sia per quantità che per valori. La regolarizzazione prevede il versamento:
- dell’Iva determinata in base all’aliquota media del 2023, applicata sul valore eliminato corretto da un coefficiente di maggiorazione variabile in funzione del settore in cui opera l’impresa;
- dell’imposta sostitutiva Ires/Irpef e Irap del 18% sulla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini Iva (ossia l’ammontare eliminato adeguato sulla base del relativo coefficiente) e il valore delle esistenze iniziali eliminato.
I coefficienti approvati
Il Decreto individua i coefficienti classificando le attività sulla base del relativo codice Ateco.
A tal fine sono previsti 3 distinti allegati da utilizzare nelle seguenti situazioni:
- allegato 1 – contiene i coefficienti utilizzabili dai soggetti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi inferiori a 5.164.569 euro, anche qualora si sia verificata una delle cause di esclusione;
- allegato 2 – contiene i coefficienti utilizzabili dai soggetti che hanno dichiarato ricavi superiori a 5.164.569 euro;
- allegato 3 – contiene i coefficienti utilizzabili dai soggetti che svolgono attività per le quali non sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi inferiori a 5.164.569 euro.
Pertanto, per verificare il coefficiente applicabile al contribuente, a seconda della situazione in cui si trova, occorrerà individuale l’allegato applicabile e quindi il relativo codice attività.
Esempio – Eliminazione magazzino |
Alfa Srl svolge l’attività contrassegnata con codice Ateco 47.72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati”, con ricavi di 500.000 euro.
Nel bilancio dell’esercizio 2022, ha esposto rimanenze finali di merci pari a 150.000 euro, le quali al 1° gennaio 2023 vengono adeguate al valore corretto di 50.000 euro, stornando l’eccedenza di 100.000 euro.
Si ipotizza un’aliquota media Iva riferibile al 2023 del 22%; Il coefficiente di maggiorazione proprio dell’attività esercitata, verificato nell’allegato 1 del decreto è pari a 1,49.
L’imposta sostitutiva dovuta è così determinata:
- l’Iva dovuta per la regolarizzazione ammonta a 32.780 euro (22% × 100.000 × 1,49);
- la sostitutiva per le imposte dirette ammonta a 8.820 euro [18% × (149.000 – 100.000)].
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