
CHIARIMENTI SUI NUOVI BLOCCHI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI
- On 4 Luglio 2024
La circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 dell’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi.
Innanzitutto, l’Agenzia delle entrate ha precisato che dal 1° luglio 2024 tutti i modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Tale obbligo si estende anche alle compensazioni “verticali” nel caso in cui le stesse siano esposte nel modello F24.
Per quanto riguarda, inoltre, il divieto di compensazione dei crediti previsto dall’articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, i principali chiarimenti forniti sono esposti nella tabella seguente.
Argomento | Chiarimento circolare n. 16/E/2024 |
Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro | Rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti (comprese le somme oggetto degli atti di recupero).Tali importi contribuiscono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro a condizione che per gli stessi sia scaduto il termine di pagamento del debito, non siano in essere provvedimenti di sospensione e non siano in essere piani di rateazione. I carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è concessa la rateazione non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora non vi sia stata decadenza dal beneficio della rateazione. |
Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione | Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 la compensazione dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail può sempre essere effettuata nel modello F24, anche in presenza di somme affidate all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Si precisa però che, laddove operi il divieto di compensazione dei crediti fiscali, non è consentito esporre nel medesimo F24 sia crediti Inps o Inail sia crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione (in questo caso, l’F24 presentato con crediti sia di un tipo sia dell’altro, sarà oggetto di scarto da parte di Entratel). Nel caso in cui un contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia.
A titolo esemplificativo, i crediti oggetto del potenziale inutilizzo sono: ‑ crediti relativi alle imposte erariali; ‑ credito d’imposta R&S di cui all’articolo 3, D.L. 145/2013; ‑ credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno; ‑ credito d’imposta 4.0; ‑ crediti d’imposta relativi a bonus edilizi; ‑ altri crediti di natura agevolativa. |
Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione | Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto: della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati, della concessione di un piano di rateazione per il quale non sia intervenuta la decadenza ovvero del pagamento (anche parziale) delle somme dovute. La rimozione o la riduzione sotto i 100.000 euro di importo complessivo dei carichi affidati potrà essere conseguita anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali. |
Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all’articolo 31, D.L. 78/2010 | Ove l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione l’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010. L’inibizione alle compensazioni introdotta si differenzia dal divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 perché vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali ma anche di quelli aventi natura agevolativa. Resta in ogni caso ferma la possibilità ai sensi dell’articolo 31, comma 1, quarto periodo, D.L. 78/2010 di estinguere i ruoli per debiti relativi a imposte erariali mediante l’utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura al fine di ridurre l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro. |
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