LA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO
- On 4 Luglio 2024
Sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Rateizzazione”, sono disponibili i seguenti modelli utili alla rateizzazione degli importi iscritti a ruolo:
- R1 – Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 120.000 euro per tutti i soggetti;
- R2 – Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 120.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale;
- R3 – Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria;
- R4 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato;
- R5 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.
La richiesta di rateizzazione è “libera”, senza l’obbligo di produrre alcun allegato, per importi iscritti a ruolo pari complessivamente a 120.000 euro. Le richieste di rateizzazione per importi superiori a 120.000 euro e quelle di proroga di una rateizzazione di qualsiasi importo, invece, vengono analizzate secondo i parametri dell’Indice di liquidità (che deve essere inferiore a quello eventualmente già presentato in caso di proroga) e dell’indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili). |
L’istanza di rateizzazione può essere presentata, alternativamente:
- direttamente online, tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata;
- tramite pec, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo pec della DRE relativa alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;
- agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Una volta ottenuto il provvedimento che definisce il piano rateale dei pagamenti, la decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.
Se si decade dal beneficio della rateizzazione, il debitore è considerato in mora a partire dall’ultima rata pagata e, pertanto, da tale data sono dovuti gli interessi di mora.
La delega a un intermediario
Ciascun contribuente può delegare un intermediario abilitato all’accesso e alla gestione della propria posizione debitoria con l’Agenzia delle entrate-Riscossione per un periodo di 2 anni. La delega si conferisce compilando il modello DP1 disponibile al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/DP1.pdf.
L’intermediario potrà visualizzare on line la situazione debitoria e utilizzare i seguenti servizi dispositivi:
‑ pagare cartelle e avvisi di pagamento; ‑ ottenere la rateizzazione per importi fino a 120.000 euro; ‑ trasmettere istanze di sospensione legale della riscossione; – chiedere informazioni specifiche sulla situazione debitoria, cartelle, rateizzazioni, e procedure di riscossione. |
La documentazione necessaria per la rateizzazione dei debiti di importo superiore a 120.000 euro
Le società di capitali, le società di persone, le cooperative e mutue assicuratrici e le ditte individuali in contabilità ordinaria, in caso di richiesta di dilazione per importi complessivi superiori a euro 120.000, devono ricadere in una momentanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria per avere accesso alla dilazione, dimostrabile mediante un valore dell’Indice di liquidità inferiore a 1.
In presenza di un valore dell’Indice di liquidità pari o superiore a 1, non sussiste il requisito della temporanea difficoltà e non è fruibile la rateizzazione del debito.
Se l’Indice di Liquidità ha un valore che consente la concessione di un piano di rateazione, il numero delle rate mensili concedibili viene determinato secondo il valore dell’indice Alfa.
Per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato, invece, le richieste di rateizzazione per importi complessivi superiori a 120.000 euro necessitano la presentazione dell’Isee.
Se la società si trova in stato di liquidazione, è inoltre necessario produrre una relazione sottoscritta da un professionista nella quale attestare i motivi che determinano l’impossibilità di fare fronte al pagamento e la presenza di elementi dell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali. In ogni caso, se la società è in liquidazione, il numero massimo delle rate mensili concedibili è pari a 24. |
In presenza dei presupposti di legge, potranno essere inoltre concessi dall’Agenzia delle entrate-Riscossione:
- una proroga della dilazione già accordata, in caso di peggioramento della temporanea difficoltà finanziaria;
- una rateazione straordinaria, accertata l’impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di rateazione ordinario.
È disponibile una guida che fornisce informazioni su quali somme sono rateizzabili, su come presentare la domanda, sulle modalità di pagamento delle rate e sugli effetti della rateizzazione o dell’eventuale decadenza, al link
La decadenza per inadempienza dei piani a causa del mancato pagamento delle rate
La decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza, indipendentemente dalla tipologia dell’istanza stessa (ordinaria o straordinaria).
Più precisamente:
- per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.
In caso di decadenza per inadempienza:
– per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all’istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione; – per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati. |
Gli aspetti contabili dell’istanza di rateizzazione dei debiti affidati all’AeR
Il debito oggetto di notifica da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è composto generalmente dalla quota capitale delle imposte e tasse non versate, dalla sanzione pecuniaria e dagli interessi maturati dalla data originaria di scadenza.
Alla data di notifica, è opportuno “isolare” contabilmente il debito complessivo oggetto della cartella di pagamento iscrivendolo in un nuovo conto contabile denominato “Debito ruolo n.XXXXXXXXXXXX”.
Successivamente, alla data di accettazione dell’istanza di rateizzazione viene rilasciato il piano di ammortamento con esposti l’importo complessivo rateizzato suddiviso tra:
- iscritto a ruolo;
- eventuale mora;
- eventuali compensi di riscossione.
Nelle scadenze successive di pagamento, per ogni rata pagata, dovranno essere poi contabilizzati la quota capitale, a riduzione del debito principale e la quota interessi di mora, interessi di dilazione e compensi di riscossione da imputare a conto economico per competenza.
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