
POLIZZE CATASTROFALI: AGGIORNAMENTI
- On 4 Marzo 2025
E’ stato pubblicato il DM 18/2025 (G.U. 27/02/25) che definisce i parametri per assolvere alla protezione da rischi catastrofali.
Pertanto rimane fermo al 31 marzo 2025 il termine entro il quale, le imprese soggette all’adempimento, dovranno stipulare idonee polizze contro i danni causati dalle calamità naturali.
Di seguito una sintesi di chi sono i soggetti interessati, quali sono i beni oggetto di polizza, quali sono gli eventi climatici rilevanti e le sanzioni in caso di inadempimento.
Chi sono i SOGGETTI INTERESSATI?
L’obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica
- a tutte le imprese sia con sede legale in Italia
- che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
Sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:
- le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Rimangono alcuni dubbi, di identificazione dei soggetti obbligati, ad esempio in caso di affitto e usufrutto di azienda.
Quali sono i BENI oggetto di polizza?
Il DM identifica le immobilizzazioni da considerarsi sono quelle di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (sembrerebbe anche quelli in locazione o in leasing).
Quali gli eventi climatici rilevanti?
Il DM 18/25 inserisce tali definizioni:
a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché’ i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Quali le sanzioni in caso di inadempimento?
Per le imprese che non ottemperano sembra che si tratti di sanzioni indirette, più che dirette.
In base all’art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.
Il concetto è da chiarire perché si potrebbe interpretare che i contributi pubblici non saranno spettanti.
In relazione alle compagnie abilitate ad operare nel ramo 8 danni, con in corso un’attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.
PS: si auspica arrivino presto ulteriori chiarimenti ufficiali per delineare meglio il perimetro di questo nuovo adempimento.
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