Passaggio generazionale: PATTI DI FAMIGLIA
- On 19 Novembre 2022
Tra i principali strumenti idonei alla trasmissione del patrimonio aziendale possiamo considerare:
- Il patto di famiglia
- Il Trust
- La holding di famiglia
In questo articolo ci occuperemo, in sintesi, del PATTO DI FAMIGLIA.
E’ uno strumento, (legge n. 55 del 14 febbraio 2006), con il quale l’imprenditore può trasferire, ad uno o più eredi, l’azienda o le quote di partecipazione al capitale (rif.to articoli 768-bis e 768-octies del Codice civile).
Il “Ricambio generazionale” è inteso come quel processo che porta al passaggio di capitale, e talvolta di responsabilità gestionale, da una generazione all’altra, per assicurare la continuità dell’impresa.
Talvolta tale “ricambio” è complesso perché non interessa solo la situazione economico-finanziaria della società, ma anche le dinamiche relazionali tra i familiari.
Non da meno c’è da tener conto che all’eventuale trasferimento delle quote si aggiunge la trasmissione di know-how aziendali e di valori.
Il “passaggio generazionale” è pertanto un processo da ideare e organizzare nelle varie fasi, il tutto attraverso una adeguata pianificazione (spesso in pool con vari professionisti per le specifiche competenze), per contemperare quelli che consideriamo i seguenti macro-ambiti:
- Familiare: assegnazione del ruolo più confacente a ogni familiare individuato; capire quale sarà la persona più idonea a guidare l’impresa; modalità e tempi previsti per il passaggio
- Aziendale: revisione dell’organizzazione aziendale (es: possibile integrazione di manager capaci)
- Extra-aziendale: ristrutturazione delle relazioni e dei rapporti con l’esterno.
- Finanziario: determinazione delle risorse patrimoniali necessarie al passaggio.
Il Patto di Famiglia è un contratto stipulato per atto pubblico e devono partecipare il coniuge del titolare e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione; l’atto deve inoltre stabilire che i beneficiari dell’azienda e delle partecipazioni societarie liquidino gli altri partecipanti al contratto con una somma di denaro (ovvero con beni in natura) corrispondente alle quote riservate ai legittimari, a meno che questi non vi rinuncino (in tutto o in parte).
VANTAGGI del Patto di Famiglia:
- in tal modo si anticipano, in modo programmato, gli effetti della successione, equilibrando la posizione dei diversi eredi ed evitando il sorgere di liti e contenziosi
- inattaccabilità dalle azioni di collazione e di riduzione
- regime fiscale favorevole:
- esenzione imposta di donazione
- esenzione imposta trascrizione per le formalità relative
- esenzione imposta catastale per le volture relative
CONDIZIONE PER L’ESENZIONE:
– il destinatario del trasferimento dev’essere un discendente del disponente;
– se oggetto del trasferimento sono partecipazioni in società di capitali, detto trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare il “controllo” della società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma n 1 del codice civile ricordando che tale disposizione definisce la nozione di controllo di dirittoche si realizza quando un soggetto ‘dispone della maggior.za dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria‘ di una società, ossia detiene più del 50% delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria;
NB: Tale controllo, dunque, è da verificare in capo al beneficiario (o in capo ai beneficiari in comproprietà). Pertanto, come chiarito anche dalla prassi, tale controllo non deve necessariamente derivare dal trasferimento di una partecipazione già di controllo, ma può essere acquisito anche per effetto della sommatoria tra le partecipazioni acquistate per atto a titolo gratuito e quelle di cui il beneficiario risultava già in possesso.
– i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa o detengano il controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
SVANTAGGI o LIMITI:
- il patto di famiglia non è uno strumento flessibile, tale da permettere all’imprenditore di mantenere il controllo rimandando il passaggio della gestione al momento in cui sia effettivamente certo delle capacità dell’erede o degli eredi (infatti l’imprenditore non può utilizzare il patto per sperimentarela qualità imprenditoriale del proprio successore, prima di passare il “timone del comando”, programmando il passaggio generazionale);
- la necessità che tutti gli aventi diritto partecipino al patto ne è al contempo un limite, poiché ognuno di loro avrà sostanzialmente un potere di veto;
- il trattamento dei legittimari non assegnatari, è un tema dibattuto anche a livello giurisprudenziale;
Prevediamo tre casistiche:
1° – la liquidazione è a loro effettuata dal disponente;
2° – la liquidazione è a loro effettuata dal beneficiario;
3° – rinuncia a quanto loro spettante.
La norma infatti non prevede nulla di specifico, per quanto riguarda il trattamento fiscale dei legittimari non assegnatari. Ci si dovrà quindi riferire ai principi generali, anche se le soluzioni che si possono proporre non trovano uniformità di vedute.
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Nel primo caso si applicano le imposte sulle successioni e donazioni, con l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali se del caso.
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Nel secondo caso, tenuto conto che non si tratta più di donazione, ma dell’adempimento di un modus, dovrebbe applicarsi l’imposta di registro con aliquota del 3%, trattandosi di “atti diversi da quelli indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”. Nessuna franchigia, quindi e anche qui, applicazione eventuale delle imposte ipotecarie e catastali.
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Per quanto concerne il terzocaso, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.
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