
Passaggio generazionale: LA HOLDING DI FAMIGLIA
- On 19 Novembre 2022
Tra le operazioni di ricambio generazionale all’interno della famiglia proprietaria, assume un ruolo rilevante la costituzione di una holding di famiglia, attraverso il conferimento di azienda o partecipazioni in capo ad essa (con successivo riassetto quote tra i familiari coinvolti).
In breve: cos’è una HOLDING?
La HOLDING è una società finanziaria che detiene parti di capitale di altre imprese, per controllarne la gestione e dirigere le attività in linea alle visioni di gruppo.
Tra le varie distinguiamo in due principali categorie:
-
le holding pure o finanziarie, che hanno la sola funzione di coordinamento tecnico e/o finanziario delle società del gruppo e non svolgono attività di produzione o di scambio di beni e/o servizi. La loro attività consiste esclusivamente o prevalentemente nell’assunzione di partecipazioni.
-
le holding impure o miste, che affiancano all’attività finanziaria e di gestione delle partecipazioni anche attività industriali o commerciali di produzione o di scambio di beni e/o servizi.
I Requisiti per la creazione di una Holding sono in capo alla capogruppo che:
– deve detenere oltre il 50% dei diritti di voto delle controllate
– deve avere la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea di ogni controllata
– dev’essere parte della controllata e avere il diritto di nominare e rimuovere la maggior parte dei membri della società controllata
– deve stilare uno statuto e scegliere il suo codice di attività (codice ATECO)
La holding si costituisce per atto pubblico come società di capitali in una delle seguenti forme giuridiche: società semplice; società in nome collettivo (snc); società in accomandita semplice (sas); società a responsabilità limitata (srl); società per azioni (spa); società in accomandita per azioni (sapa). I costi di costituzione della holding quindi variano a seconda della forma giuridica adottata
La HOLDING DI FAMIGLIA non è altro che una società holding i cui soci sono membri di una stessa famiglia o ramo familiare. Inoltre:
- i soci sono componenti della famiglia o dello stesso ramo famigliare;
- il controllo della holding è nelle mani dei soci fondatori (o del fondatore);
- le partecipazioni detenute nelle società appartenenti al gruppo conferiscono nella holding;
- eventuali conflitti familiari vengono gestiti a livello di holding e non si riflettono sulle diverse società del gruppo;
- la holding ha il controllo diretto e unitario delle società controllate e questo garantisce la stabilità della governance;
- le scelte di governo possono essere attribuite a uno o più soggetti esterni alla famiglia;
- tramite la stipula di specifiche clausole statutarie, e patti parasociali ad hoc, che riconoscono diritti particolari, e/o azioni a voto plurimo o limitato, è possibile garantire uno specifico assetto proprietario e regolare alcuni aspetti relativi ai soci e all’inserimento delle generazioni future;.
Anche nelle s.r.l. holding di famiglia ‒ si ricorda l’art. 2468, comma 3, del codice civile, per il quale: “Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”.
Con questa disposizione c’è la possibilità di assegnare, ad esempio ad un singolo socio nominativamente individuato, particolari diritti, sia di natura amministrativa che patrimoniale, esercitabili a prescindere dall’entità della sua partecipazione al capitale sociale della Holding.
Diritti riguardanti la distribuzione degli utili (variamente declinabili, quali diritto alla percezione di un utile maggiorato, prioritario, correlato, ecc.) e diritti amministrativi (quali, ad esempio, il diritto di nomina di uno o più amministratori o il diritto di essere amministratore della società), che possono essere assicurati anche al socio che abbia una quota assolutamente minoritaria del capitale sociale.
In riferimento ai diritti amministrativi, vi sono altre tipologie di diritti amministrativi assegnabili al socio di s.r.l., non meno importanti nell’ottica organizzativa e strategica della società. Ad esempio il diritto di veto con riguardo a certe operazioni (quali, ad esempio, l’acquisto o la cessione di partecipazioni sociali, beni o rami aziendali), tale per cui il socio detentore di questo particolare diritto potrà opporsi al compimento di determinati atti gestori ‒ previamente individuati nello statuto della società ‒ che l’organo amministrativo ha in animo di compiere.
Il diritto di veto si ritiene utile nelle holding di famiglia.
Si ipotizzi il fondatore, intenzionato a spogliarsi della maggioranza delle partecipazioni nella holding, a vantaggio dei figli. In tale contesto, magari lo stesso potrebbe essere intenzionato a riservarsi voce in capitolo nel caso di ventilate dismissioni di partecipazioni strategiche o di asset immobiliari di pregio, detenuti dalla holding.
Con il meccanismo del diritto di veto il fondatore si garantisce, a vita, il potere di impedire la cessione, da parte della holding di famiglia, di questi beni, prescindendo dall’ammontare della sua partecipazione al capitale sociale della holding e anche dal fatto che rivesta ancora, o meno, la qualifica di membro del consiglio di amministrazione. Inoltre, il diritto di veto assicurato al socio fondatore, di regola, si estinguerà con la morte di quest’ultimo, evitando così che si trasferisca ad altri soci. Diversamente, ove il socio fondatore abbia già individuato un socio della holding destinato a succedergli nella conduzione dell’impresa di famiglia, potrà stabilirsi che il socio fondatore nomini (anche con atto di ultima volontà) il socio al quale dovrà essere trasferito tale diritto particolare di veto.
Sarà comunque opportuno che il diritto di veto venga assicurato al fondatore già nel momento della costituzione della holding, poiché l’introduzione di tali diritti particolari avviene, di regola, all’unanimità dei soci.
Evidenza dei VANTAGGI PRINCIPALI
- In presenza di soci appartenenti a diversi rami della famiglia, c’è la possibilità di mantenere al di fuori della società operativa eventuali dissidi o problemi tra i soci.
- consente di utilizzare più facilmente lo strumento del patto di famiglia, permettendo di gestire i trasferimenti perequativi (ossia la liquidazione dei legittimari ai quali il genitore non intende attribuire il controllo dell’azienda).
- Tutela del patrimonio e diversifica il rischio d’impresa
- Ottimizzazione del controllo societario: unica compagine stabile di soci che gestisce indirettamente tutte le società del gruppo.
- Governance di gruppo più snella.
- Riduzione di eventuali conflitti tra familiari che potrebbero bloccare decisioni con danno all’attività del gruppo.
- Assegnazione a ogni familiare di una posizione in società in linea alle attitudini personali.
- Aiuta a programmare il ricambio generazionale.
- Migliora la gestione finanziaria e la distribuzione degli utili.
- Concentra funzioni o servizi comuni, riducendo costi.
- Consolida l’immagine aziendale.
- Vantaggi fiscali: possibilità di avvalersi della Participation Exemption (PEX) e di tassazioni agevolate oltre che di specifici regimi fiscali di gruppo.
0 comments on Passaggio generazionale: LA HOLDING DI FAMIGLIA