Ulteriore innalzamento soglia di esenzione dei Fringe Benefit 2022: da 600 passa a 3.000 euro
- On 22 Novembre 2022
Il limite di esenzione dei fringe benefit concessi ai dipendenti cambia nuovamente; per il 2022, dagli attuali 600 euro si passa a 3.000 euro.
La modifica normativa, introdotta dall’art.3 comma 10 del DL 176/2022 (c.d. Aiuti-quater), riguarda l’art.12 del DL 115/2022, che nell’originaria versione, prevedeva che “Limitatamente al periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas entro il limite complessivo di euro 600,00”.
Ne consegue che per il 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche sopra esposte entro il limite complessivo di 3.000 euro.
In altri termini, i fringe benefit saranno tassati soltanto qualora si superi la soglia di 3.000 euro, fermo restando che in tal caso saranno oggetto di tassazione integralmente, quindi anche per la quota inferiore al suddetto limite.
Infine, stando ai precedenti chiarimenti, a ciò si aggiunge anche il “bonus carburante” di 200 euro previsto dall’art.2 del DL 21/2022.
Bonus di 3.000 euro applicabile anche agli amministratori
I compensi degli amministratori rientrano tra i redditi assimilati di cui all’art.50 del TUIR, le cui regole di determinazione sono le stesse del reddito di lavoro dipendente, pertanto in seguito ad un intervento dell’Agenzia delle Entrate, anche per loro solo per il 2022, in base al DL “Aiuti-quater”, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 prima parte del terzo periodo, sono esclusi dal reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o imborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas entro il limite complessivo di 3.000 euro.
Chiarito che il beneficio si applica anche agli amministratori, occorre considerare che la deducibilità del relativo costo non è fattibile se il compenso degli amministratori non è preventivamente deliberato dall’assemblea dei soci, (non è sufficiente che lo stesso sia indicato nel bilancio d’esercizio successivamente approvato dall’assemblea).
Nulla impedisce che si possa stendere una nuova delibera entro fine anno in modo da poter riconoscere il beneficio entro il 12 gennaio 2023, rimborsando, ad esempio, i consumi elettrici sostenuti dall’amministratore nel 2022.
Diverso sembra essere il caso in cui, nell’ambito del compenso già stabilito, si decida di sostituire la componente in denaro con quella in natura avente le caratteristiche previste dal DL 115/2022.
Si pensi ad una delibera che prevede un compenso annuo di 35.000 euro di cui 30.000 euro già pagati e 5.000 euro ancora da pagare. Se 3.000 euro di questi venissero riconosciuti con il rimborso delle utenze, si rientrerebbe nel perimetro della delibera già assunta, senza la necessità di ulteriori interventi da parte dell’assemblea.
In altri termini, sembra ragionevole ritenere che le differenti modalità di pagamento del compenso non incidano sulla deducibilità del costo, a condizione che l’attribuzione originaria sia capiente e non faccia riferimento esplicitamente ad un compenso in denaro, circostanza questa che indurrebbe a ritenere preferibile convocare una nuova assemblea per una specifica deliberazione.
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