Le novità del c.d. “Decreto Aiuti”
- On 20 Maggio 2022
Sono entrate in vigore il 18.5.2022 le novità del c.d. “Decreto Aiuti”, contenente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
In particolare, sono previste le seguenti NOVITA’:
- aumento al 25% del credito d’imposta spettante alle imprese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022;
- aumento al 15% del credito d’imposta spettante per l’acquisto di energia elettrica a favore delle imprese “non energivore”;
- aumento al 28% del credito d’imposta spettante alle imprese di autotrasporto relativo al gasolio acquistato nel primo trimestre 2022;
- estensione agli acquisti del primo trimestre 2022 del credito d’imposta previsto a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (“gasivore”);
- previsione della cedibilità dei crediti edilizi a favore dei clienti professionali privati correntisti della banca;
- aumento al 50% del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel periodo 1.1 – 31.12.2022;
- previsione di uno specifico fondo (€ 500 milioni) per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi.
Alcuni FOCUS sui principali argomenti:
- INCREMENTO BONUS CONSUMO ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE – Art. 2
- CREDITO D’IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI – Art. 3
- CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE” PRIMO TRIMESTRE 2022 – Art. 4
- CREDITO D’IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0 – Art. 21
- CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 – Art. 22
1. INCREMENTO BONUS CONSUMO ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE – Art. 2
Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico / gas naturale, sono state previste le seguenti agevolazioni:
- un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale imprese cosiddette “gasivore“, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato del secondo trimestre 2022;
- un credito d’imposta a favore delle imprese “non gasivore” pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato del secondo trimestre 2022;
- un credito d’imposta a favore delle imprese “non energivore” pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Il Decreto in esame ha ora innalzato tali percentuali rispettivamente dal 20% al 25% (per il credito a favore delle imprese “gasivore” / “non gasivore”) e dal 12% al 15% (per il credito a favore delle imprese “non energivore”).
Soggetti beneficiari credito d’imposta |
DL n. 17/2022 |
DL n. 21/2022 |
DL n. 50/2022 |
Imprese “gasivore” –> spese
acquisto gas naturale secondo trimestre 2022 |
15% (art. 5) |
20% (art. 5) |
25% |
Imprese “non gasivore” –> spese acquisto gas naturale
secondo trimestre 2022 |
– – |
20% (art. 4) |
25% |
Imprese “non energivore –> spese componente energetica
secondo trimestre 2022 |
– – |
12% (art. 3) |
15% |
2. CREDITO D’IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI – Art. 3
Per mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t:
- iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose in c/terzi;
- munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in c/proprio ed iscritte nell’apposito Elenco;
- in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (per le imprese stabilite in altri Stati UE);
è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 28% della spesa (netto IVA) sostenuta nel primo trimestre 2022 relativa all’acquisto di gasolio.
L’agevolazione spetta per il gasolio acquistato (con fattura) per rifornire veicoli di categoria Euro 5 o superiore utilizzati per l’esercizio dell’attività.
L’agevolazione in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa;
- è riconosciuto nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.
3. CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE” PRIMO TRIMESTRE 2022 – Art. 4
Per diminuire gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato anche nel primo trimestre 2022.
Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio dell’ultimo trimestre 2019.
Possono accedere al bonus in esame le imprese “a forte consumo di gas naturale” c.d. “gasivore” che:
- operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25%del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Per ottenere 1 gW/h considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc. |
L’agevolazione in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa
Il credito d’imposta in esame è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituto di credito / altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Analogamente a quanto previsto nell’ambito dei bonus edilizi sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche / intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e imprese di assicurazione.
Le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese. |
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2022.
Le modalità operative della cessione del credito sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
4. CREDITO D’IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0 – Art. 21
È innalzata dal 20% al 50% la misura del credito d’imposta riconosciuto ex art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) effettuati nel periodo 1.1.2022 – 31.12.2022 ovvero entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
5. CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 – Art. 22
Con riferimento al credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, comma 211, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020):
- è innalzata dal 50% al 70% delle spese la misura spettante per le piccole imprese, nel limite di € 300.000;
- è innalzata dal 40% al 50% delle spese la misura spettante per le medie imprese, nel limite di € 250.000;
a condizione che:
- le attività formative siano erogate dai soggetti specificatamente individuati dal MISE con un Decreto di prossima emanazione;
- i risultati relativi all’acquisizione / consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità individuate dal citato Decreto.
Per i progetti di formazione avviati dal 19.5.2022 che non soddisfano le predette condizioni, le misure del credito spettante sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35% delle spese. |
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