Il tirocinio extra-curriculare
- On 4 Novembre 2022
Il tirocinio extra-curriculare è un periodo di formazione e orientamento direttamente nei luoghi di lavoro e di durata variabile.
Rivolto ai giovani maggiori di 16 anni, in generale, è una forma di inserimento o reinserimento temporaneo nel mondo produttivo che non configura alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
La materia dei tirocini extra-curriculari è disciplinata:
- dall’Accordo Stato-Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano del 25/05/2017
- dalle delibere di recepimento regionali.
Per la Lombardia gli “Indirizzi regionali in materia di tirocini” approvati con D.g.r. n. 7763 del 17 gennaio 2018, rappresentano la disciplina di riferimento da rispettare.
Enti di promozione, destinatari, soggetti ospitanti e tutor
I tirocini extra-curriculari possono essere promossi solo da enti autorizzati (ad esempio centri per l’impiego, istituti di istruzione statali e non, comunità terapeutiche, ANPAL, ecc. – Regioni e Provincie autonome possono integrare e modificare l’elenco).
L’ente di promozione ha funzioni di progettazione, attivazione del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.
I destinatari dei tirocini sono:
- soggetti in stato di disoccupazione
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno del reddito
- lavoratori a rischio di disoccupazione
- soggetti già occupati in cerca di altra occupazione
- soggetti disabili e svantaggiati
Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.
L’azienda (ossia il soggetto ospitante) deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con le norme in materia di diritto del lavoro dei disabili.
Sia l’ente di promozione che il soggetto ospitante nominano un tutor per elaborare il progetto formativo, organizzare e monitorare lo svolgimento del tirocinio.
Il tutor del soggetto ospitante sarà il responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento ed affiancamento del tirocinante all’interno dell’azienda.
Convenzione e piano formativo
Il tirocinio extracurriculare viene svolto sulla base di apposite Convenzioni tra gli enti di promozione e i soggetti ospitanti. Alla convenzione va allegato il Piano Formativo Individuale che dovrà contenere, oltre all’anagrafica dei tre soggetti che sottoscrivono il documento, la durata del tirocinio, le ore giornaliere e settimanali, l’indennità di tirocinio, le garanzie assicurative e le attività previste con riferimento alle aree di attività individuate nella classificazioni dei Settori Economici Professionali.
Al fine di garantire la tutela del tirocinante, il soggetto ospitante è tenuto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con una compagnia assicuratrice.
Il soggetto ospitante è, inoltre, tenuto a procedere con la comunicazione obbligatoria al centro dell’impiego, da effettuarsi entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del tirocinio.
Indennità di tirocinio
E’ previsto il riconoscimento di una indennità mensile corrisposta solo a fronte di una partecipazione minima del tirocinante. Per la Regione Lombardia tale indennità è pari a € 500,00. Nel caso di impegno giornaliero pari a 4 ore o meno, l’indennità minima si riduce a € 350,00. Qualora la partecipazione fosse inferiore all’80% su base mensile, l’indennità di partecipazione potrà essere ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di € 300,00.
Numero massimo tirocini in azienda
La Regione Lombardia ha previsto:
- da 0 a 5 dipendenti à 1 tirocinante
- da 6 a 20 dipendenti à 2 tirocinanti
- da 21 dipendenti à non più del 10% dei tirocinanti rispetto ai dipendenti
Legge di bilancio 2022
L’art. 1 della legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha previsto da giugno 2022 un riordino della disciplina dei tirocini per prevenirne e contrastarne un uso distorto.
In particolare ha previsto:
- sanzionabilità in caso di mancata erogazione dell’indennità di partecipazione
- sanzionabilità in caso di ricordo fraudolento al tirocinio
- comunicazione al centro per l’impiego
- obblighi di sicurezza
Si suggerisce di consultare le delibere regionali per verificare le linee guida previste dalla propria regione di appartenenza.
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