
Apprendistato di alta formazione e ricerca: cos’è
- On 27 Ottobre 2022
L’apprendistato di alta formazione e ricerca, detto anche “apprendistato di 3°livello” è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento di titoli di studio di alto livello accademico quali diplomi di istruzione secondaria superiore, lauree, master.
Offre anche la possibilità di svolgere attività di ricerca o di accedere alle professioni ordinistiche per cui è previsto un periodo di praticantato.
L’apprendistato di 3° livello, si differenzia da quello di 1° e 2° livello, in quanto la sua finalità è il conseguimento dei titoli di studio specifico.
A chi si rivolge
Il contratto in oggetto si rivolge a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Tale titolo deve essere integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
Requisiti del Datore di Lavoro
L’apprendistato di alta formazione e ricerca può essere attivato dai datori di lavoro privati di tutti i settori economico-produttivi in possesso dei seguenti requisiti:
- strutturali: disponibilità di spazi per la formazione interna;
- tecnici: disponibilità di strumenti per la formazione interna;
- formativi: disponibilità di uno o più tutor.
Oltre ai citati requisiti, il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere stipulato da un datore di lavoro secondo specifici limiti dimensionali.
Si consiglia comunque di prendere visione del CCNL di riferimento.
Il Ruolo delle Regioni
Alle Regioni è affidata la regolamentazione della durata e dei profili formativi, e la definizione di specifici criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi in accordo con le istituzioni formative.
Come funziona l’apprendistato di alta formazione
I contenuti e la durata della formazione sono stabiliti nel Piano Formativo Individuale (PFI) sulla base della stipula di un protocollo d’intesa tra impresa e università, ovvero con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca.
1) Protocollo d’intesa Datore di Lavoro-Istituzione
Il protocollo definisce i contenuti, la durata e l’organizzazione didattica della formazione, interna o esterna all’azienda secondo un preciso schema.
2) Piano Formativo Individuale
Contestualmente alla stipula del contratto e con il coinvolgimento del datore di lavoro e dell’apprendista stesso, l’istituzione formativa è tenuta a definire il piano formativo individuale sulla base di uno schema previsto dalla normativa nazionale o regionale, che definisce contenuti, durata e organizzazione didattica della formazione interna ed esterna all’impresa.
Durata dell’Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca
La durata del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca parte da un minimo di 6 mesi e varia sulla base del titolo di studio da conseguire. É regolamentata da accordi stipulati fra le Regioni o Province Autonome, le associazioni territoriali datoriali, le università e gli istituti professionali.
Esiti dell’apprendistato di 3° livello
Alla fine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro può:
- continuare il rapporto a tempo indeterminato senza dare alcuna comunicazione e fruendo ancora, per l’anno successivo al termine dell’apprendistato, dei benefici contributivi previsti per questa tipologia di contratto;
- recedere dal rapporto senza alcuna motivazione, salvo rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal CCNL di riferimento.
Apprendistato: Vantaggi per le Aziende
L’impresa che procede nell’assunzione di un apprendista ottiene diversi vantaggi economici:
- per le imprese fino a 9 dipendenti, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è, oltre all’1,61% previsto dalla Legge 92 del 2012, rispettivamente dell’1,5% il primo anno, del 3% il secondo anno, e del 10% a partire dal terzo anno e in caso di consolidamento del contratto, per i 12 mesi successivi. Per le imprese con più di 9 dipendenti l’aliquota contributiva è sempre del 10%;
- a seconda del CCNL applicato, c’è la possibilità di inquadrare l’apprendista fino a 2 livelli in meno rispetto ai lavoratori ordinari che svolgono le stesse mansioni. In alternativa, si può usare una retribuzione ridotta in misura percentuale e graduata nel tempo;
- esclusione degli apprendisti dal computo dell’organico richiesto in base alle norme sul lavoro. Prevista anche l’esclusione delle spese sostenute per la formazione degli apprendisti dalla base per il calcolo dell’IRAP;
- in caso di prosecuzione del contratto, vi è anche l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Vale nel limite massimo di 3.000 euro su base annua e per un periodo massimo di 12 mesi. Ciò a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione;
- esclusione dell’obbligo di stabilizzazione dei contratti al termine del periodo formativo.
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