
Il BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2022
- On 24 Marzo 2023
Il bilancio per l’esercizio 2022 si caratterizza per il perdurare dell’impatto delle disposizioni derogatorie e speciali conseguenti alla coda della crisi da Covid-19 e alla evoluzione del conflitto russo-ucraino che, tuttavia, non sono state integralmente riproposte. Numerosi sono i documenti normativi e interpretativi che vanno tenuti in considerazione, costringendo il redattore del bilancio a non facili equilibrismi; certamente, un ruolo essenziale viene attribuito alla Nota integrativa, con l’onere di dare conto dell’applicazione delle richiamate deroghe, con le dovute giustificazioni e, talvolta, con l’onere di evidenziare il differente impatto che si sarebbe avuto ove le medesime non fossero state applicate.
Le principali innovazioni riguardano:
a) i tempi di predisposizione e di presentazione ai soci del bilancio, che non sono stati prorogati in senso generale;
b) la problematica valutazione del requisito della continuità aziendale, che non beneficia più delle norme derogatorie fruite per gli scorsi esercizi;
c) le modalità di approvazione;
d) la possibilità di ridurre o non stanziare gli ammortamenti;
e) la possibilità di rinviare nel tempo la “reazione” dei soci alle perdite;
f) la presenza di contributi in conto esercizio e conto capitale connessi al Covid-19, all’acquisto di beni strumentali e alla “partecipazione” a operazioni di bonus immobiliari;
g) la possibilità di rivalutare i beni dell’impresa, sia pure con il pagamento di una imposta sostitutiva elevata in misura del 12%.
Le tre tipologie di Bilancio
Secondo le previsioni del codice civile, le società hanno a disposizione tre differenti tipologie di bilancio, in relazione a determinati parametri dimensionali che si rappresentano nelle tabelle che seguono.
Attivo di bilancio |
Ricavi |
Numero medio dipendenti |
|
Ordinario |
Oltre | Oltre | Oltre |
Abbreviato |
4.400.000 | 8.800.000 |
50 |
Micro imprese | 175.000 | 350.000 |
5 |
Si può utilizzare la forma “ridotta di bilancio” se per due esercizi consecutivi non si sono superati almeno due dei tre parametri di cui sopra (anche diversi tra loro).Si deve utilizzare la forma “maggiore di bilancio” se per due esercizi consecutivi si sono superati almeno due dei tre parametri di cui sopra (anche diversi tra loro).A titolo di cautela, è stato suggerito quanto segue:· la progressione al bilancio “superiore” avviene già a decorrere dal secondo esercizio di superamento dei parametri;· la regressione al bilancio “inferiore” avviene a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui per la seconda volta non si sono superati i parametri. |
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ATTENZIONEArticolo 2435-ter, comma 5, cod. civ.Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal comma 6 dell’articolo 2435-bis e dal comma 2 dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D.Tali enti e imprese, dunque, non sono mai esonerati dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione e sono sempre tenuti ad applicare i criteri di valutazione previsti dall’articolo 2426, cod civ.in tema di derivati e contratti di copertura |
Dalla forma del bilancio deriva la necessità di utilizzare alcuni degli “istituti”, come sinteticamente rappresentato nella tabella che segue.
Novità |
Bilancio ordinario |
Bilancio abbreviato |
Bilancio «micro» |
Obbligo rendiconto finanziario |
X |
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Obbligo iscrizione dei derivati |
X |
X |
|
Valutazione crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato |
X |
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Nota integrativa |
X |
X |
Non prevista |
Relazione sulla gestione |
X |
Possibile esonero |
Non prevista |
Rammentiamo che, nel corso del mese di giugno 2022, la Fondazione Oic ha approvato una serie di emendamenti ai documenti in vigore specificamente dedicati alle cooperative; tuttavia, tali precisazioni si applicano solo ai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2023.
La Nota Integrativa
E’ parte integrante del Bilancio e nel quale vanno evidenziati, tra le varie informazioni, i fattori di rischio aziendale.
Quindi il Bilancio (compresa la Nota Integrativa) è il documento di sintesi dello STATO DI SALUTE delle Imprese e deve assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi: quindi bisognerà fornire un quadro aggiornato sulla capacità dell’azienda di continuare ad operare senza incertezze.
Laddove gli Amministratori siano a conoscenza del fatto che nell’arco di 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, intervenga o è probabile che intervenga, una delle cause di scioglimento della società, ne devono tener conto ai fini della corretta redazione dei documenti.
Una redazione attenta pertanto è importante e tutela gli Amministratori stessi.
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Del RENDICONTO FINANZIARIO, prospetto molto importante perché fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi, ne abbiamo già parlato in un articolo precedente.
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– IN SUCCESSIVI CONTRIBUTI APPROFONDIEREMO ALCUNI DEI TEMI DEI PUNTI sopra da a) a g) –
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