FINANZIARIA 2024: ANTICIPAZIONI IN MERITO ALLA “ROTTAMAZIONE” DEL MAGAZZINO
- On 3 Novembre 2023
Nel disegno di legge della Finanziaria 2024 (bozza) è proposta la cosiddetta “rottamazione del magazzino“, ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali.
CHI PUO’ ACCEDERE
Le imprese che ai fini della redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.
QUAL’E’ L’OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
- sono le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati (ex art. 92, TUIR) relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (in generale sono le rimanenze iniziali all’1.1.2023), possono essere oggetto di adeguamento
Sono escluse dall’agevolazione in esame le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all’art. 93, TUIR).
IN CHE MODO SI EFFETTUA L’ADEGUAMENTO
Premesso che l’adeguamento va “richiesto” nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (Mod. REDDITI 2024), le modalità operative sono di due tipo:
-1- ELIMINAZIONE DI ESISTENZE INIZIALI
La regolarizzazione (diminuzione totale o parziale) prevede il versamento:
- dell‘IVA determinata in base all’aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con un apposito Decreto.
- dell‘IMPOSTA SOSTITUTIVA ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP, in misura pari al 18%, applicata alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini IVA e il valore delle esistenze iniziali eliminato.
Il Ministero delle Finanze avrebbe già chiarito che l’eliminazione può essere totale ovvero parziale.
-2- ISCRIZIONE DI ESISTENZE INIZIALI IN PRECEDENZA OMESSE
L’adeguamento delle esistenze iniziali comporta l’aumento delle quantità di beni presenti a fine esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022.
Poiché la Circolare n. 115/E non consentiva l’iscrizione di valori precedentemente sottostimati in quanto configurerebbe una “mera rivalutazione”, per la regolarizzazione viene richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva del 18%sul valore iscritto. Non è dovuto alcun importo ai fini IVA.
TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
L’importo dovuto per IVA e imposta sostitutiva, dev’esser versato in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini:
-1a rata- entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi per il 2023
-2a rata- entro il termine di versamento del 2°acconto delle imposte sui redditi per il 2024
EFFETTI DELLA REGOLARIZZAZIONE
Le nuove valorizzazioni:
- possono essere riconosciute, a decorrere dal 2023, ai fini sia civilistici che fiscali;
- non possono essere tenute in considerazione dall’Amministrazione finanziaria per l’accertamento relativo a periodi d’imposta precedenti il 2023.
NOTA BENE: L’adeguamento non ha rilevanza sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2024 (1.1.2024).
0 comments on FINANZIARIA 2024: ANTICIPAZIONI IN MERITO ALLA “ROTTAMAZIONE” DEL MAGAZZINO