AL 27 DICEMBRE 2023 SCATTA LA CONSUMAZIONE DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA DELL’ANNO 2022
- On 5 Dicembre 2023
Si avvicina il termine per il versamento dell’acconto Iva per l’anno 2023, momento importante per i soggetti che – nel corso del 2022 – non avessero versato Iva per ammontare superiore a quello tollerato dal D.Lgs. 74/2000. In particolare, entro il prossimo 27 dicembre 2023, è infatti possibile rimettersi in regola ed evitare le conseguenze penali di tale condotta.
Il reato di omesso versamento Iva
L’articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000 prevede che sia punito con la reclusione chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a una certa soglia.
Secondo la norma a oggi vigente, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine di pagamento dell’acconto dell’anno successivo, un importo di Iva risultante dalla dichiarazione annuale superiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta.
Ne deriva che, nel limite di quanto possibile, entro detto termine si dovrà provvedere a recuperare gli omessi versamenti scoperti che superino tale soglia, al fine di evitare possibili ripercussioni di natura penale.
In ogni caso, ove non fosse possibile tale rimedio, rammentiamo che si ottiene la non punibilità del reato se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.
Si ricorda peraltro la pronuncia della Corte di Cassazione n. 3256/2021, nella quale viene affermato che, qualora lo “sforamento” sia modesto (nel caso si trattava di uno sforamento inferiore al 10%) e, comunque, il comportamento del contribuente non risulti abituale, troverebbe applicazione l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis, c.p.) nel reato di omesso versamento dell’Iva.
Nella valutazione delle irregolarità compiute dal contribuente, in relazione all’applicazione delle disposizioni penali, occorre tenere in considerazione eventuali definizioni agevolate poste in essere ai sensi dell’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello. |
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto, si raccomanda a chi dovesse avere problemi di Iva non versata per l’anno 2022, eccedente la predetta soglia, di utilizzare parte della propria liquidità per rientrare nel vigente limite dei 250.000 euro.
Ad esempio, se fosse rimasta insoluta Iva del 2022 per 300.000 euro, al fine di evitare conseguenze penali, si dovrà provvedere a ravvedere entro il 27 dicembre 2023 un importo di Iva non versata per almeno 50.000 euro.
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