CONVERSIONE DECRETO “SALVA INFRAZIONI” Principali Interventi
- On 31 Agosto 2023
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 la L. 103/2023, di conversione del D.L. 69/2023 rubricato “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, ribattezzato Decreto Salva infrazioni.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.
Riferimento | Contenuto |
Articolo 1-bis | Disposizioni transitorie in materia di crisi d’impresa
Vengono apportate alcune modifiche provvisorie, in attesa dell’entrata in vigore del D.Lgs. integrativo o correttivo dell’articolo 63, D.Lgs. 14/2019, per le proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi del medesimo articolo 63, commi 1 e 2, D.Lgs. 14/2019, successivamente all’11 agosto 2023. In particolare, viene stabilito che, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e con i princìpi dettati dalla Direttiva (UE) 2019/1023, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. integrativo o correttivo dell’articolo 63, D.Lgs. 14/2019, da adottare ai sensi dell’articolo 1, L. 20/2019 o della L. 53/2021, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 63, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 14/2019. Fino all’entrata in vigore del D.Lgs. integrativo o correttivo, al contrario si renderanno applicabili le seguenti disposizioni: 1. il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a. gli accordi non hanno carattere liquidatorio; b. l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, D.Lgs. 14/2019; c. il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno 1/4 dell’importo complessivo dei crediti; d. la proposta di soddisfacimento dell’Amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale in sede di omologa; e. il soddisfacimento dei crediti dell’Amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30% dell’ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi; 2. nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a 1/4 dell’importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al punto 1 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d), se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell’Amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40% dell’ammontare dei rispettivi crediti, incluse sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di 10 anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo; 3. in caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell’iscrizione della domanda nel Registro Imprese l’Amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, a mezzo pec. Il termine di cui all’articolo 48, comma 4, D.Lgs. 14/2019 decorre, per l’Amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell’avviso; 4. l’eventuale adesione di cui all’articolo 63, comma 2, D.Lgs. 14/2019 deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione. |
Articolo 2 | Imposta di registro sulla prima casa
Viene modificata la disciplina relativa all’agevolazione c.d. prima casa, prevedendo che la riduzione di imposta si renda applicabile nel caso in cui l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni, nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. |
Articolo 3 | Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
Viene introdotto il nuovo comma 2-bis nell’articolo 33, D.Lgs. 39/2010, prevedendo che la Consob possa trasmettere alle Autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all’articolo 47, § 1, lettere a), b), c) e d) e § 2, Direttiva 2006/43/CE. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. |
Articolo 10 | Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, D.Lgs. 152/2006, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del D.Lgs. 155/2010, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell’aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall’allegato XI al D.Lgs. 155/2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, D.Lgs. 152/2006, consistenti nelle attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) , D.Lgs. 152/2006 (materie fecali, paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa), effettuate nel luogo di produzione, sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. Tali previsioni si rendono applicabili nelle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti Autorità europee entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell’anno seguente. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e le Regioni pubblicano sul proprio sito internet l’elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno. Le disposizioni di cui sopra non si rendono applicabili nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell’esercizio delle pratiche agricole di cui sopra. Le disposizioni di cui sopra si applicano per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti Autorità europee entro il 30 settembre 2023. È prevista una sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro per chi brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto sopra. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli, nonché di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l’attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell’Allegato X alla Parte V, D.Lgs. 152/2006, per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità. A tal fine è prevista la possibilità che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Misaf, e le Autorità competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale. |
Articolo 19 | Modifica dell’articolo 1, commi 185 e 187, della L. 234/2021
Viene modificato l’articolo 1, comma 185, L. 234/2021, con il fine di favorire il diritto allo svolgimento dell’attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella L. 86/2019. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, viene previsto che le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni, gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Ires e il valore della produzione netta ai fini Irap, a condizione che in ogni anno le Federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali. |
Articolo 25 | Pratiche commerciali sleali in agricoltura
Viene modificato il D.Lgs. 198/2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Viene previsto che la disciplina contrastante le pratiche sleali si rende applicabile alla cessione di prodotti agricoli e alimentari, eseguite da fornitori stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l’acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. Con la modifica all’articolo 4, comma 1, la lettera c), D.Lgs. 198/2021, vie previsto che nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, è vietato l’annullamento da parte dell’acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a 30 giorni deve essere sempre considerato breve. Con regolamento Misaf, da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, L. 400/1988, entro 90 giorni decorrenti dall’11 agosto 2023, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a 30 giorni. Infine, intervenendo sull’articolo 9, D.Lgs. 198/2021, è previsto che le denunce possono essere presentate all’ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all’Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all’ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l’acquirente è stabilito nel territorio nazionale. |
0 comments on CONVERSIONE DECRETO “SALVA INFRAZIONI” Principali Interventi