
DECRETO “OMNIBUS” – Breve focus
- On 31 Agosto 2023
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 il D.L. 104/2023, rubricato “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, ribattezzato Decreto Omnibus.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi che, come previsto dall’articolo 29, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi l’11 agosto 2023.
Riferimento | Contenuto |
Articolo 5, commi 1-6 | Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica
Viene introdotto, nelle more dell’attuazione della c.d. Riforma fiscale e in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, un credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) 651/2014, per investimenti in progetti di R&S relativi al settore dei semiconduttori. Il credito d’imposta è alternativo al credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 200, L. 160/2019. A tal fine, sono stanziati rispettivamente: – 10 milioni di euro per il 2024; e – 130 milioni di euro gli anni 2025 – 2028. Perimetro soggettivo Possono fruire del credito le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Inoltre, possono fruire del credito d’imposta anche le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di R&S nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione Europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996. Modalità di calcolo Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, § 3, Regolamento (UE) 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti a decorrere dall’11 agosto 2023 e fino al 31 dicembre 2027. Ai fini della fruizione del credito d’imposta le imprese richiedono la certificazione delle attività di R&S, di cui all’articolo 23, commi da 2 a 5, D.L. 73/2022. Utilizzo del credito Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui: – all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e – all’articolo 34, L. 388/2000. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8, D.Lgs. 39/2010. |
Articolo 11 | Misure urgenti per le produzioni viticole
Viene concessa la possibilità, per le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole, e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di poter accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 102/2004, in deroga a quanto previsto dal successivo comma 4, con cui è prevista l’esclusione dalle agevolazioni per i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Le Regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla conversione in legge del presente decreto. La ripartizione dell’importo da assegnare alle Regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 9, D.Lgs. 281/1997, sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità. Se la domanda concerne l’uva da vino, l’istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi dell’articolo 185-ter, Regolamento (CE) 491/2009, e degli articoli 8 e 9, Regolamento (CE) 436/2009. |
Articolo 24 | Nuova proroga al 31/12/2023 per il superbonus sugli edifici unifamiliari
Viene nuovamente modificata la normativa concernente il c.d. superbonus, posticipando al 31 dicembre 2023 l’originario termine, fissato al 30 settembre 2023, per fruire dell’agevolazione in riferimento a lavori relative a edifici unifamiliari e/o villette, già avviati nel 2022, e all’ulteriore condizione, anche questa non modificata, che nel termine dello scorso 30 settembre 2022 fosse stato completato almeno il 30% delle opere complessive. |
Articolo 25 | Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020
Viene stabilito che, nel caso di crediti, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020, non ancora utilizzati, risultanti non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, D.L. 34/2020, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare la circostanza all’Agenzia delle entrate nel termine di 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Tali previsioni normative si rendono applicabili a decorrere dal prossimo 1° dicembre 2023. Se il fatto venga a conoscenza anteriormente al 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024. La mancata comunicazione nei termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. Le modalità di comunicazione saranno stabilite con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate. |
Articolo 26 | Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse
Viene introdotta, per il solo anno 2023, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito una imposta straordinaria a carico delle banche di cui all’articolo 1, D.Lgs. 385/1993, imposta che non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Modalità di calcolo L’imposta è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sul maggior valore tra: a) l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; b) l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del Conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. L’ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Modalità di assolvimento L’imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui sopra scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio. Verifiche Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Utilizzo Le maggiori entrate derivanti dall’imposta straordinaria affluiscono a apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Mef per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con Decreto Mef. |
Articolo 27 | Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo
Integrando l’articolo 11-octies, comma 2, D.L. 73/2021, viene stabilito che, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito sottoscritti prima della data di entrata in vigore della conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 12-sexies, D.Lgs. 385/1993 (c.d. Tub), vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Inoltre, non sono comunque soggette a riduzione le imposte. |
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