CONTINUITA’ AZIENDALE: UN MONITORAGGIO CHE NON PUO’ ASPETTARE IL BILANCIO
- On 30 Settembre 2026
Valutare la capacità dell’impresa di onorare i propri impegni è importante anche in corso d’anno, non solo alla chiusura dell’esercizio. L’articolo 2086 del codice civile impone all’imprenditore di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità, e ad attivarsi senza indugio per superarle. Secondo l’Oic 11, gli amministratori devono stimare la capacità dell’azienda di funzionare per almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. L’Oic 29 aggiunge che anche i fatti successivi alla chiusura possono incidere su questa valutazione, per esempio l’intenzione di proporre la liquidazione o di cessare l’attività.
Gli scenari possibili sono tre:
- Incertezze significative. Il bilancio resta redatto in continuità, ma la nota integrativa deve descriverle, insieme ai fattori di rischio.
- Nessuna alternativa realistica alla cessazione, senza però una causa di scioglimento accertata. Si applicano ancora i criteri di continuità, ma tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo. In pratica vanno rivisti la vita utile e il valore residuo delle immobilizzazioni, e il valore recuperabile va stimato facendo riferimento al fair value se il valore d’uso non è determinabile. Occorre inoltre rilevare i contratti onerosi, rivedere le coperture e verificare la recuperabilità delle imposte anticipate.
- Causa di scioglimento accertata. Il bilancio si redige senza prospettiva di continuità e con i criteri di liquidazione, anche se l’accertamento avviene tra la chiusura e la redazione del bilancio. Il passaggio però non è automatico: finché la continuità non viene effettivamente meno, i criteri di liquidazione non si applicano.
In tutti i casi la nota integrativa deve offrire un quadro aggiornato dei rischi, con informazioni più convincenti per chi ha usato in passato le deroghe al principio di continuità. L’incertezza del contesto non può diventare un alibi per nascondere un’evidente incapacità di far fronte ai debiti. Se gli eventi successivi la rendessero palese, la responsabilità ricadrebbe sugli amministratori.
Le perdite e la fine del regime di tutela. Le perdite rilevanti fanno scattare la disciplina a tutela del capitale sociale e richiedono di norma un piano industriale che spieghi ai soci obiettivi e risultati attesi. Con le norme emergenziali, vigenti fino al 2022, il termine per ridurre le perdite era stato spostato al quinto esercizio successivo. Il Consiglio nazionale del notariato (Studio n. 88-2021/I) ha però chiarito che nel frattempo la società deve tornare all’equilibrio e cercare di riassorbire le perdite, almeno in modo probabile entro il quinquennio. Alla scadenza di questo periodo possono sommarsi perdite pregresse non coperte e perdite recenti, con la necessità di intervenire subito. In nota integrativa vanno quindi indicati i fattori di rischio, le ipotesi e i piani per affrontarli, insieme all’evoluzione delle perdite sospese e al loro riassorbimento.
I segnali di crisi. L’articolo 3 del Codice della crisi (dlgs 14/2019) chiede di verificare la sostenibilità dei debiti per almeno 12 mesi e indica questi segnali d’allarme:
- retribuzioni scadute da almeno 30 giorni per oltre il 50% del monte salari mensile;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni superiori a quelli non scaduti;
- debiti verso banche e intermediari scaduti da oltre 60 giorni, o oltre i limiti degli affidamenti, pari ad almeno il 5% delle esposizioni totali;
- esposizioni verso Inps, Agenzia delle entrate e Agenzia della riscossione.
La giurisprudenza tende a riconoscere la responsabilità degli amministratori che non colgono prontamente questi segnali.
Previsioni in un contesto instabile. Mercati volatili, domanda altalenante e blocchi negli approvvigionamenti rendono difficile elaborare piani attendibili. Occorre quindi distinguere le incertezze contingenti dai problemi strutturali. Il fattore decisivo resta la liquidità: senza risorse né fonti di finanziamento alternative, la continuità è compromessa anche in corso d’anno. In quel caso non si tratta più solo di rappresentazione contabile, ma di scelte gestionali che espongono gli amministratori a responsabilità anche patrimoniali. Se invece le risorse sono adeguate, l’informativa può restare ordinaria.
Per questo la vigilanza deve essere continua e non rinviata al momento del bilancio.

0 comments on CONTINUITA’ AZIENDALE: UN MONITORAGGIO CHE NON PUO’ ASPETTARE IL BILANCIO