AUTO AZIENDALI: NUOVE REGOLE FISCALI IN BASE ALL’ANNO DI ASSEGNAZIONE
- On 9 Settembre 2026
L’articolo 2 del decreto legislativo 148/2026 (7 agosto 2026) ha modificato in modo sostanziale il regime fiscale delle auto concesse ai dipendenti a uso promiscuo, con un possibile aumento della tassazione fino al 55% per i veicoli più datati o dotati di optional.
I tre regimi fiscali
Le auto aziendali seguono tre trattamenti diversi:
- uso solo lavorativo → nessuna tassazione per il dipendente, essendo l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro;
- uso solo privato → tassazione sul “valore normale” del bene (art. 9 Tuir);
- uso promiscuo → tassazione forfettaria, disciplinata dall’art. 51, comma 4, lett. a) del Tuir, ora modificato.
Come si calcola il valore forfettario
Si basa su due elementi:
- il costo chilometrico Aci del modello specifico (su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui)
- e un coefficiente fiscale stabilito dal legislatore.
Il valore ottenuto si riduce delle eventuali trattenute al dipendente e concorre al plafond dei fringe benefit, esente fino a 1.000 euro (2.000 euro con figli a carico) per il 2026-2027.
Veicoli assegnati dal 2025
Si applicano nuovi coefficienti in base all’alimentazione:
- 10% per veicoli elettrici a batteria;
- 20% per plug-in ibridi;
- 50% per tutti gli altri (benzina, gasolio, gpl, metano, idrogeno, ibridi Hev).
Dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione, il valore del benefit aumenta del 50%. Novità rilevante: la norma ora fa riferimento alla data di concessione del veicolo al lavoratore, non più a quella di immatricolazione o di stipula del contratto.
Veicoli assegnati fino al 2024
Per i veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 (e per quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 ma concessi nel 2025) resta valido il regime basato sulle emissioni di CO2 in vigore nel 2024:
- 25% fino a 60 g/km;
- 30% tra 61 e 160 g/km;
- 50% tra 161 e 190 g/km;
- 60% oltre 190 g/km.
Anche qui, superato il quinto anno dall’immatricolazione, il valore aumenta del 50%, regola che vale anche in caso di riassegnazione ad altro dipendente. La nuova norma esclude definitivamente l’applicazione della tassazione basata sul “valore normale” per i veicoli concessi nel 2025 non rientranti in questa casistica.
Veicoli assegnati fino al 2020
Per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 si applica il coefficiente fisso del 30%, in vigore al 31 dicembre 2019.
La novità sugli optional
Dal 2026, se il veicolo presenta accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore fiscale dovrà essere maggiorato di un ulteriore 5%.
Rientrano in questa fattispecie sia gli optional concessi dal datore di lavoro secondo la car policy, sia quelli aggiunti dal lavoratore e pagati tramite trattenuta in busta paga; restano invece esclusi gli optional sostenuti autonomamente dal dipendente al di fuori della busta paga.
Resta aperto il tema definitorio di cosa costituisca “accessorio” o “allestimento”, vista la prassi commerciale di configuratori che aggiungono a un modello base elementi talvolta strutturali, talvolta opzionali (vernice metallizzata, cambio automatico, sistemi di sicurezza, ecc.), con politiche differenti tra le case automobilistiche. In attesa di chiarimenti dal Fisco, è probabile che le aziende scelgano prudenzialmente di applicare sempre la maggiorazione del 5%: questo evita la tassazione al valore normale degli optional concessi dal datore di lavoro e consente comunque di dedurre dal benefit le trattenute effettuate al dipendente, incluse quelle per accessori e allestimenti, come ora espressamente previsto dalla norma.
Il Legislatore ha inoltre fatto salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 riguardo alla tassazione di accessori e allestimenti, senza però prevedere rimborsi per le maggiori imposte già versate. Sarà quindi necessario un conguaglio sul 2026, ma nessun intervento retroattivo sui periodi precedenti. In sede di conguaglio si possono presentare due casi:
- il datore di lavoro che non si era adeguato all’interpretazione dell’Agenzia dovrà ricalcolare il benefit e assoggettarlo a maggior prelievo fiscale;
- il datore di lavoro che invece si era già adeguato potrà ricalcolare il benefit aggiungendo il 5%, ma sottraendo il valore delle trattenute per optional già effettuate — con la possibilità, in questo caso, di generare un credito a favore del lavoratore.


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