CESSIONE – ASSEGNAZIONE – TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
- On 24 Aprile 2023
Viene reintrodotta la possibilità di effettuare assegnazioni, cessioni e trasformazioni che comportano l’estromissione di beni dal regime d’impresa, con un trattamento fiscale agevolato, se effettuato entro il 30 settembre 2023.
In estrema sintesi alcuni passaggi.
Sono previste, per le procedure di cessione, assegnazione e trasformazione agevolata:
– un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi e IRAP pari all’8%, aumentata al 10,5% per le società non operative;
– un’imposta sostitutiva pari al 13% per le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano;
– una riduzione del 50% dell’imposta di registro;
– e ipotecaria e catastale in misura fissa;
– ai fini IVA invece, non ci sono agevolazioni
L’estromissione dei beni può avvenire anche attraverso la trasformazione in società semplice delle immobiliari di gestione, con effetti fiscali identici all’assegnazione dei singoli beni.
CHI PUO’ BENEFICIARNE
L’agevolazione è ammessa alle società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.) e alle società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.), le società di armamento e le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali; ammesse anche le le società in liquidazione.
ESCLUSE: le società non residenti nel territorio dello stato (con stabile organizzazione) e gli enti non commerciali.
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE
È richiesto che tutti i soci, al momento dell’operazione agevolata, fossero iscritti nel libro soci (o, comunque, risultassero avere la qualità di socio) alla data del 30 settembre 2022.
BENI AGEVOLATI
– i beni immobili non strumentali per destinazione (sia terreni che fabbricati)
– i beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali (fatta eccezione per le partecipazioni in società).
ESCLUSI: sia i beni strumentali per natura, sia i beni patrimoniali utilizzati direttamente per lo svolgimento dell’attività (ad esempio: immobili di gallerie commerciali, centri sportivi, villaggi turistici e per il settore agricolo i terreni utilizzati per la coltivazione/allevamento).
TASSAZIONE APPLICATA ALLA SOCIETA’
– applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP
– per il calcolo delle plusvalenze si assume quale valore di riferimento il valore catastale
– possibilità di applicare un’aliquota sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta che verrebbero annullate per l’assegnazione ai soci.
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