Bonus Sponsorizzazioni Sportive – Decreto Sostegni Bis
- On 11 Giugno 2021
É esteso anche al 2021 il credito d’imposta c.d. “Bonus Pubblicità” introdotto dall’art. 81, DL 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” pari al 50% degli investimenti effettuati a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche. In sede di conversione è stato previsto che il credito in esame spetta anche per gli investimenti effettuati nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline paralimpiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto).
In sede di conversione il credito è stato esteso anche agli investimenti effettuati nei confronti di società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi paralimpici.
NOTA BENE: Il beneficio è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 150.000 (in precedenza € 200.000) e fino ad un massimo di € 15 milioni.
Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.
Il bonus in esame spetta:
- a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
- nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa apposita domanda al Dipartimento dello Sport.
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