
ASSEGNAZIONE o CESSIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA
- On 9 Gennaio 2023
La Finanziaria 2023 ripropone l’assegnazione/cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone e di capitali di assegnare/cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:
- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
L’assegnazione/cessione va effettuata entro il 30.9.2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2022.
È consentita la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione). |
A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione/cessione/trasformazione) calcolata sulla differenza tra:
- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.
NOTA BENE
“sotto il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni … non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il «valore di costo» di cui all’articolo 13, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/1972“. |
Per le assegnazioni/cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%.
Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.
In caso di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.
È inoltre disposto che:
- il costo fiscalmente riconosciuto delle quote/azioni possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
- nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell’ 47, TUIR, commi 1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote possedute.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
- nella misura del 60% entro il 30.9.2023;
- il rimanente 40% entro il 30.11.2023.
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