Rivalutazione beni di impresa e partecipazioni: parliamone, valutiamole e pianifichiamole
- On 9 Dicembre 2020
Per effetto dell’articolo 110 del Dl 104/2020 torniamo a interessarci alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni
La norma citata non solo permette l’effettuazione di interventi con rilevanza solo civilistica, ma offre aliquote favorevoli quando si vuole dare rilievo fiscale ai maggiori valori.
La rivalutazione è di certo una grande opportunità perché incrementa il patrimonio con conseguenti effetti sul rating e indici per analisi annesse all’erogazione del credito.
Possibile valutare una RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA
- Costo ZERO
- Ma zero anche i benefici fiscali futuri.
- Crea riserva utile per coperture di perdite (anche se poi con obbligo di ricostituzione)
- Incremento patrimoniale
NB
Il rispetto dei corretti principi contabili implica tuttavia lo stanziamento di imposte differite che rischia di vanificare in misura rilevante la disponibilità patrimoniale (di fronte ad una rivalutazione di 1.000, solo 721 saranno disponibili per eventuali coperture di perdite). Va messa in conto la compilazione del quadro RV del modello Redditi, per effetto del disallineamento creato.
Possibile valutare una RIVALUTAZIONE ANCHE FISCALE
- Vantaggiosa perché aliquota 3% molto inferiore alla passata misura
- Favorevole in caso di previsione di dismissioni (meno plusvalenza a partire dal 2024)
- Maggiori ammortamenti
- i maggiori valori avranno rilievo ai fini del calcolo per le società di comodo, che potrebbe portare a ricavi minimi oltre la soglia desiderata. In sintesi: è la soluzione ideale per chi vuole sfruttare i benefici fiscali, ma non ha in programma la distribuzione della riserva generata in sospensione di imposta.
Possibile “affrancamento della riserva da rivalutazione”
- costerà il 10% affrancare la riserva (non è una fase obbligatoria)
Per coloro che vogliano giungere alla distribuzione delle somme realizzate attraverso la vendita dei beni (o che comunque, disponendo per altre vie di riserve di liquidità, desiderino disporre di riserve “libere”).
Nessuna variazione in aumento è necessaria al momento della distribuzione della riserva specifica, e l’unica implicazione fiscale sarà la tassazione in capo al percipiente delle somme ricevute. È, quindi, una opzione particolarmente appetibile per le società di persone in contabilità ordinaria, per le quali l’imposta sostitutiva evita anche questa ulteriore imposizione.
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