RIORGANIZZAZIONI E PASSAGGI GENERAZIONALI: IL RISPARMIO FISCALE E’ LECITO SOLO SE NON E’ L’UNICO SCOPO
- On 2 Ottobre 2026
Operazioni straordinarie, holding e strumenti di governance possono servire a costruire assetti coerenti con gli obiettivi dell’imprenditore e della famiglia. Il rischio trasversale a tutte queste scelte è l’abuso del diritto. Il risparmio d’imposta non è sospetto in sé: il problema nasce quando le norme vengono usate formalmente per ottenere vantaggi contrari alla loro finalità.
Che cos’è l’abuso.
L’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) definisce abusive le operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando formalmente le norme, producono essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. L’abuso si distingue dall’evasione, che presuppone la violazione di una norma tributaria. L’atto di indirizzo del Mef n. 7 del 27 febbraio 2025 ne ribadisce la natura residuale. Mancano di sostanza economica le operazioni inidonee a produrre effetti significativi diversi dal vantaggio fiscale. Sono indici rilevanti l’incoerenza tra le singole operazioni e il loro insieme, e l’uso di strumenti giuridici non conforme alle normali logiche di mercato. Il vantaggio è indebito quando contrasta con la ratio delle norme, anche se non è immediato.
Conta il progetto nel suo complesso.
Fusioni, scissioni e conferimenti sono legittimi, ma se fanno parte di una sequenza va verificato il risultato finale e la funzione di ciascun passaggio.
Esempio (tratto dalla stampa specializzata): una società possiede un immobile plusvalente: venderlo direttamente genera una plusvalenza tassata in capo alla società, e poi la tassazione dei dividendi in capo ai soci. Se invece l’immobile viene prima scisso in una beneficiaria e poi i soci ne cedono le partecipazioni, la sequenza va valutata unitariamente. Se il vantaggio fiscale c’è e manca una finalità organizzativa, perché l’obiettivo era chiaramente vendere l’immobile, l’amministrazione può contestare l’abuso.
Le ragioni extrafiscali.
Non sono abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche organizzative o gestionali. Nei gruppi familiari possono esserlo, per esempio:
- la separazione dei rischi;
- la distinzione tra business diversi;
- la soluzione di problemi di governance;
- l’ingresso della nuova generazione o di nuovi soci.
La norma tutela poi la libertà di scegliere tra regimi e operazioni con un diverso carico fiscale. Si può ad esempio estinguere una società con una fusione neutrale anziché con una liquidazione onerosa.
La procedura.
L’Agenzia deve notificare una richiesta di chiarimenti, alla quale il contribuente può rispondere entro 60 giorni. Spetta all’amministrazione dimostrare la condotta abusiva, il vantaggio indebito e l’assenza di sostanza economica. Il contribuente deve invece provare le ragioni extrafiscali. Per prevenire contestazioni c’è l’interpello, che consente di descrivere in anticipo struttura, finalità, effetti e motivazioni dell’operazione. La regola pratica è individuare le ragioni prima di scegliere gli strumenti e far sì che si riflettano nell’assetto finale. Il vantaggio fiscale può essere una componente dell’operazione, ma non tutta la sua sostanza.
Le holding.
Una holding serve legittimamente a:
- separare il patrimonio dal rischio operativo;
- spostare la liquidità fuori dalla società operativa tramite dividendi;
- proteggere le risorse da rischi futuri;
- mantenere il denaro nel circuito imprenditoriale, per nuovi investimenti, acquisizioni o finanziamenti infragruppo.
Il differimento della tassazione in capo alla persona fisica non rende di per sé abusiva la struttura. Lo diventa se la holding non ha una funzione reale e la liquidità è di fatto destinata alle esigenze personali dei soci.
Le operazioni concatenate.
Spesso il risultato si raggiunge con una catena di conferimenti, scissioni, fusioni, cessioni o donazioni, e va quindi valutato l’esito finale della sequenza. Un caso attuale è il conferimento di partecipazioni in una holding in regime di realizzo controllato, seguito dalla donazione delle quote della holding. Con l’iscrizione a valori fiscali in continuità, il patrimonio netto della holding può risultare molto inferiore a quello della società conferita. Di conseguenza la base imponibile della donazione, calcolata secondo l’articolo 16 del Testo unico successioni e donazioni, si riduce. Nella risposta n. 42 del 18 febbraio 2026, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto il vantaggio fiscale ma ha escluso l’abuso. Ha valorizzato la gestione unitaria del gruppo, l’accentramento della tesoreria, la prevenzione dei conflitti familiari, le regole di governance e la pianificazione del passaggio generazionale. La sequenza diventa critica solo quando l’abbattimento della base imponibile è la ragione essenziale della holding e mancano motivazioni extrafiscali valide. Tra queste rientra anche la tutela del patrimonio familiare, ad esempio in vista di un patto di famiglia tra i figli.
Circolarità.
Creare le condizioni per accedere a un regime favorevole non equivale ad aggirarlo.
Esempio (tratto dalla stampa specializzata): un socio con il 18% che acquista un ulteriore 3% per raggiungere il 21% richiesto dal realizzo controllato e poi conferisce la quota. Non c’è abuso, perché l’assetto finale è stabilmente diverso da quello iniziale. Il giudizio cambierebbe se la holding rivendesse quel 3% al venditore originario: tornando alla situazione di partenza, l’operazione diventerebbe circolare.
È questa neutralizzazione successiva degli effetti a costituire un indice di abuso, perché conta la sostanza economica del risultato.

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