
Rating di Legalità e Modello 231
- On 16 Gennaio 2021
RATING DI LEGALITA’
Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta
Soggetti Interessati
Può richiedere il rating di legalità, l’impresa (in forma individuale o collettiva) o l’ente che svolge attività d’impresa e che abbia i seguenti requisiti:
1) sede operativa nel territorio nazionale;
2) un fatturato minimo di due milioni di euro, imputabile all’ultimo esercizio chiuso nell’anno che precede la richiesta di rilascio del rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante dal bilancio di esercizio, regolarmente approvato dal competente organo aziendale e pubblicato ai sensi di legge;
3) iscritta, da almeno due anni (rispetto alla data della richiesta di rating) nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.).
Possono quindi presentare la domanda di rating di legalità non solo per le imprese ma anche tutti gli enti iscritti al R.E.A. che esercitino attività di impresa in via non esclusiva o prevalente e che, a tal fine, devono possedere tutti i requisiti fissati dal regolamento (sede in Italia, fatturato superiore a due milioni di euro e iscrizione di due anni).
Benefici per le aziende che hanno ottenuto il rating di legalità (in estrema sintesi)
Le Amministrazioni Pubbliche, quando emanano un bando o concedono finanziamenti, devono tener conto delle imprese a cui è stato conferito il Rating.
In particolare, il Rating si applica ai finanziamenti erogati dalle P.A., ovvero alla concessione ad un’impresa di un beneficio ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, attribuibile in forma di:
- credito d’imposta,
- bonus fiscale,
- concessione di garanzia,
- contributo in conto capitale,
- contributo in conto interessi,
- finanziamento agevolato.
In riferimento alle banche, queste devono considerare in sede di valutazione della “bancabilità” che al richiedente è stato concesso il Rating di Legalità. In particolare, i benefici per le imprese si sostanziano in:
- riduzione dei tempi e costi per la concessione del finanziamento;
- influenza sulla determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove se ne riscontri la rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio.
Novità
Dal 20 ottobre 2020 sono operative le modifiche apportate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al regolamento che disciplina il Rating di Legalità.
In sintesi le principali novità inserite nel regolamento sono le seguenti:
– tra i reati che impediscono di potersi vedere riconosciuto il rating si annoverano adesso anche l’usura, la bancarotta fraudolenta e il trasferimento fraudolento di valori;
– all’elenco dei soggetti rilevanti ai fini dell’attribuzione del rating è stato aggiunto l’institore;
– viene presa in considerazione l’impresa con forma societaria e che sia “controllata o sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente”. Per tali fattispecie, i requisiti per l’attribuzione del rating di legalità devono essere posseduti anche dagli amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercitano attività di direzione e coordinamento.
IL MODELLO 231
Il D.Lgs 8/6/2001 n. 231 inserisce con l’articolo 6, il Modello 231 quale modello organizzativo che può essere adottato da una persona giuridica (o da associazione prive di personalità giuridica) per prevenire la responasbilità penale degli enti. Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (cosiddetti soggetti in posizione apicale o apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cosiddetti soggetti sottoposti all’altrui direzione);
La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati sono indicate nella Sezione II del D. Lgs. n. 231 / 2001 (artt. da 9 a 23) e consistono in:
- sanzione pecuniaria, applicata secondo quote;
- sanzioni interdittive, applicabili anche come misura cautelare, aventi a oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente. Sono di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono consistere in:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- in dipendenza dall’interdizione all’esercizio di un’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito,
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto che la società ha tratto dal reato (e sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva;
- ecc.
Le sanzioni dell’interdizione dell’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva (art. 16 D. Lgs. N. 231/2001).
Pertanto attraverso l’adozione del modello 231 l’impresa non solo può essere dispensata da eventuali reati imputabili a terzi, ad esempio ai singoli dipendenti, ma la sottoscrizione del modello consente di chiedere l’esclusione o la limitazione della propria responsabilità derivante da uno dei reati citati dalla normativa.
BREVI CONCLUSIONI
Il rating di legalità, insieme al Modello Organizzativo 231, assume più valore perché non si limita ad ottenere benefici solo in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche, bensì premia in modo più diffuso l’imprenditore che scelga di intraprendere un percorso di compliance e di corretta gestione aziendale.
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