OBBLIGO CERTIFICAZIONE SOA PER AFFIDAMENTO DI OPERE DI IMPORTO SUPERIORE A 516.000 EURO CHE DANNO DIRITTO ALLE DETRAZIONI
- On 28 Maggio 2023
La circolare n. 10 del 20 aprile 2023 dell’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’obbligo (introdotto dall’articolo 10-bis, D.L. 21/2022) a carico delle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA nei casi in cui l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516.000 euro.
È stata prevista una fase transitoria decorrente dall’entrata in vigore della nuova disposizione (21 maggio 2022) per consentire l’acquisizione della certificazione SOA da parte delle imprese interessate: dal 1° luglio 2023 i lavori di importo superiore a 516.000 euro che danno diritto alle detrazioni potranno essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA.
L’ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione
L’Agenzia delle entrate specifica che le condizioni SOA costituiscono un nuovo obbligo che riguarda sia la fruizione delle detrazioni in dichiarazione dei redditi sia l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Gli interventi agevolabili per i quali è necessario rispettare il nuovo obbligo previsto dall’articolo 10-bis, D.L. 21/2022 sono:
- superbonus di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020;
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera a), b) e d), D.P.R. 917/1986;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies,L. 63/2013;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera h), D.P.R. 917/1986;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter, D.L. 63/2013;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter, D.L. 34/2020.
Attraverso l’attestazione SOA si certificano determinati requisiti che deve avere l’impresa quali idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.
La circolare n. 10/E/2023 specifica che le disposizioni inerenti la SOA non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari. Pertanto, il nuovo obbligo non si applica alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’articolo 1-bis, comma 3, Tuir e l’acquisto delle case antisismiche di cui all’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013. |
La soglia di 516.000 euro prevista dall’articolo 10-bis, commi 1 e 2, D.L. 21/2022 va calcolata avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto e va intesa al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.
La rilevanza della data di affidamento delle opere
A decorrere dal 1° luglio 2023 l’esecuzione dei lavori di importo superiore alla soglia di 516.000 euro deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Per quanto riguarda il periodo transitorio dal 21 maggio 2022 al 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti esposti nella tabella seguente.
Contratti di appalto e subappalto aventi data certa stipulati prima del 21 maggio 2022 | Non è richiesto il rispetto di alcuna condizione prevista dall’articolo 10-bis, D.L. 21/2022 |
Contratti di appalto e subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 | È possibile fruire delle agevolazioni fiscali:
– per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 senza il rispetto di alcuna condizione prevista dall’articolo 10-bis, D.L. 21/2022; – per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 qualora sia stato sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della SOA (o sia stata acquisita la certificazione) entro il 1° gennaio 2023; – per le spese sostenute dal 1° luglio 2023 solo qualora l’impresa abbia acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata precedentemente |
Contratti di appalto e subappalto stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 | È possibile fruire delle agevolazioni fiscali:
– per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio di questa certificazione; – per le spese sostenute dal 1° luglio 2023 solo qualora l’impresa abbia acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata precedentemente |
Contratti di appalto e subappalto stipulati dal 1° luglio 2023 | È possibile fruire delle agevolazioni fiscali solo qualora l’impresa abbia acquisito la certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto |
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