Novità in tema di Transazione Fiscale
- On 30 Dicembre 2020
La legge n. 159/2020 apre alla possibilità di transazione fiscale dei debiti anche senza voto da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS o dell’INAIL.
“Il Tribunale può omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione pur in mancanza del voto o dell’adesione dell’Amministrazione finanziaria, se ritiene, anche in base alle risultanze della relazione del professionista attestatore, che la proposta dell’imprenditore sia migliorativa rispetto all’ipotesi liquidatoria”.
>> Questo emerge dalle novità introdotte dall’articolo 3, comma 1-bis, D.L. 125/2020.
Su tali aspetti si sofferma la circolare n. 39/E del 29 dicembre 2020, con il fine di supportare gli operatori economici nel complesso periodo in corso, e nell’ottica di favorire la ripresa e la conservazione dei posti di lavoro.
Come evidenziato anche nel documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, un ruolo centrale è affidato ai professionisti.
La relazione di attestazione del professionista, della quale il Tribunale può tener conto nel valutare l’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti anche senza il voto o l’adesione dell’Amministrazione finanziaria, ha un ruolo fondamentale e dovrà dare spazio ed evidenza anche alla presenza della convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.
L’attestatore dovrà effettuare numerosi controlli ed accertare le cause della crisi, per capire se la strategia proposta è adatta a superarla.
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