2021-> moratorie, forbearance e nuova definizione di “default”: valutazione interventi di ristrutturazione finanziaria
- On 30 Dicembre 2020
Come preannunciato in ns altri focus, dal 1° gennaio 2021 le banche e altri intermediari finanziari applicheranno la nuova definizione di default. Su tale disposizioni il 28/12/2020 Banca d’Italia ha fornito chiarimenti con alcune risposte agli operatori.
Quali le conseguenze per le imprese in difficoltà causata dalla pandemia?
Ci sono state norme hanno derogato alcune regole ordinarie per evitare impatti finanziari appesantiti dalla pandemia: in tal senso è stata vista la necessità di prorogare al 2021 alcune disposizioni applicabili originariamente fino a giugno o settembre 2020.
Fra queste, quella dell’EBA (comunicato stampa del 2 dicembre 2020) che ha prorogato fino al 31 marzo 2021l’applicazione delle Linee guida del 2 aprile 2020 relative al trattamento delle moratorie legislative e non legislative. Ciò è IMPORTANTE, perché in queste Linee guida è evidenziato che le moratorie cosiddette “COVID”, (quelle art. 56 del DL 18/2020), non rappresentano misure di forbearance e non conducono a default under distressed restructuring (= quando è probabile che la ristrutturazione finanziaria abbia come esito una riduzione delle obbligazioni del debitore per più dell’1% dell’NPV dell’esposizione).
E’ doveroso e importante ricordare che nonostante ciò, le banche sono comunque tenute ad effettuare le proprie valutazioni circa le ragioni che hanno reso necessario l’accesso alla moratoria, quale elemento che potrebbe suggerire la necessità di classificazione in inadempienza probabile.
La proroga al 31/3/2021 del quadro regolamentare eccezionale COVID, dovrebbe permettere di “coprire” anche le moratorie concesse nel periodo di vacatio (da ottobre a novembre, di fatto), ma l’oggettiva complessità della normativa e l’articolazione delle diverse moratorie applicabili suggeriscono l’opportunità di verifiche ad hoc. Ciò, a maggior ragione, perché il comunicato stampa del 2 dicembre prevede che la classificazione in forborne o in default under distressed restructuring delle esposizioni sia omissibile fino al 31 marzo 2021 solo per i finanziamenti che abbiano goduto di sospensione, dilazione o riduzione in base a moratorie generali per non più di 9 mesi, compresi i periodi precedenti. Le banche e altri intermediari finanziari devono documentare alle autorità di vigilanza i propri piani finalizzati a evitare che le esposizioni assoggettate a moratorie generali si trasformino in UTP.
Con la moratoria non si maturano scaduti o sconfinamenti e, quindi, il fatto di poterne usufruire allontana il pericolo della classificazione in default.
E’ chiara pertanto la rilevanza della misura del disegno di legge di bilancio che prevede lo spostamento al 30 giugno 2021 della moratoria di cui all’art. 56 del DL 18/2020, perché permetterà alle banche di non considerare in default (secondo la nuova e più rigida definizione) le imprese che, pur avendo goduto della moratoria nel corso del 2020, si troveranno ancora in difficoltà a adempiere alle relative obbligazioni.
Diventano rilevanti le norme con cui le garanzie SACE potranno essere utilizzare anche come collaterali per linee di credito di refinancing (possibilità ora prevista solo per le garanzie MCC).
Infatti, come segnalato dalla miglior stampa specializzata, i sei mesi in più di moratoria potranno agevolare l’avvio di ristrutturazioni finanziarie che prevedano la chiusura di esposizioni in moratoria ex lege con nuove linee di credito assistite dalla garanzia SACE, in quanto, pendenti sia sospensione che Linee guida EBA del 2 aprile 2020, gli affidamenti in essere (e relativi debitori) potranno non essere considerati in default e/o in forbearance.
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