
NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO FISCALE” (DL n. 84/2025)
- On 30 Giugno 2025
Novità per i Lavoratori Autonomi
- Plusvalenze da partecipazioni in associazioni/società professionali
- Le plus/minusvalenze da cessione di partecipazioni in associazioni professionali, STP e società similari:
- Non rientrano più nel reddito di lavoro autonomo.
- Vengono qualificati come redditi diversi, tassati con imposta sostitutiva del 26%.
- Applicabile dal 2024.
- Interessi e proventi finanziari
- Gli interessi attivi (es. su conti correnti) non concorrono al reddito di lavoro autonomo.
- Sono classificati come redditi di capitale.
- Applicabile dal 2024.
- Conferimento studio e cessione partecipazioni
- Il conferimento di uno studio professionale e successiva cessione delle partecipazioni ricevute:
- Non è considerato abusivo ai fini dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente.
- Parificato alle operazioni su aziende d’impresa.
- Applicabile dal 2024.
- Obbligo di tracciabilità delle spese
- Spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio, taxi/ncc):
- Obbligo di tracciabilità solo per spese sostenute in Italia.
- Le spese all’estero possono essere pagate in contanti senza perdere la deducibilità.
- Obbligo esteso anche:
- Ai rimborsi a dipendenti o altri autonomi;
- Alle spese sostenute da autonomi in qualità di committenti.
- Valido per spese dal 18 giugno 2025.
- Spese di rappresentanza e omaggi:
- Deducibilità subordinata al pagamento tracciabile per spese sostenute in Italia.
- Rientrano anche opere d’arte, oggetti da collezione, ecc.
- Obbligo applicabile da 18 giugno 2025.
Novità per le Imprese
- Tracciabilità spese di trasferta dei dipendenti
- I rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio, taxi/ncc:
- Non tassati in busta paga solo se tracciabili e sostenuti in Italia.
- Per spese all’estero non è richiesta tracciabilità.
- Valido dal 2025.
- Deducibilità aziendale
- Dal 2025, la deducibilità delle spese sostenute in Italia per:
- Trasferte di dipendenti e amministratori;
- Prestazioni di lavoratori autonomi;
- È ammessa solo se pagate con strumenti tracciabili.
- Il riferimento ai lavoratori autonomi è ora spostato dall’art. 95 al 109 TUIR, per coerenza normativa.
Operazioni straordinarie e riporto perdite fiscali
- Nuove regole sul riporto perdite (Art. 2)
- Cambiati i criteri per il riporto delle perdite fiscali in caso di:
- Cessione controllo + modifica attività principale;
- Fusione / scissione;
- Conferimento d’azienda.
- Il valore del patrimonio netto viene ridotto del doppio dei conferimenti/versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti.
- Il conferimento d’azienda è equiparato ad operazioni straordinarie ai fini delle limitazioni al riporto perdite.
- Applicabile dal 2024.
In sintesi:
- Forte coordinamento tra regole IRPEF, IRES e IRAP.
- Viene limitata la tracciabilità solo alle spese in Italia, alleggerendo l’onere per le trasferte estere.
- Le nuove norme rafforzano il principio di coerenza tra redditi d’impresa e lavoro autonomo, ma distinguono meglio i regimi
ALTRE NOVITA DEL C.D. “DECRETO FISCALE” DL. 84/2025
1. Maxi deduzione nuovi dipendenti (Art. 3)
- Prorogata fino al 2027 la maggiorazione del costo deducibile (20-30%) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
- L’incremento occupazionale va calcolato escludendo solo le società controllate, non più quelle collegate.
- Applicabile dal periodo d’imposta 2024.
- Proroga/Sanatoria delibere IMU (Art. 6)
- I Comuni possono approvare il prospetto IMU fino al 15 settembre 2025, anche se fuori termine ordinario.
- Valide le delibere approvate tra il 1° marzo e il 18 giugno 2025.
- Decorrenza norme fiscali Terzo Settore (Art. 8)
- Le disposizioni fiscali per gli Enti del Terzo Settore (ETS) saranno operative dal 1° gennaio 2026.
- Eliminata la clausola sospensiva su alcuni articoli del Codice del Terzo Settore.
- Reverse charge logistica/trasporti (Art. 9)
- Esteso il meccanismo del reverse charge (IVA a carico del committente) ai contratti nel settore logistica e trasporti, senza più il vincolo dell’uso prevalente di manodopera e beni del committente.
- In attesa di autorizzazione UE.
- Prevista un’opzione per il versamento IVA da parte del committente anche nella catena dei subappalti.
- Split payment e società FTSE MIB (Art. 10)
- Sospeso lo split payment per le fatture emesse verso le società quotate FTSE MIB dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, in adeguamento alla normativa UE.
- Tolleranza per la presentazione del Modello Redditi/IRAP 2024 (Art. 12)
- Considerate tempestive le dichiarazioni presentate entro l’8 novembre 2024.
- Tuttavia, non valide per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) o per la sanatoria 2018-2022.
- Proroga versamenti soggetti ISA/forfetari (Art. 13)
- Rinviato il termine per il versamento del saldo 2024 e primo acconto 2025 per i soggetti ISA, forfetari e minimi.
Per il 2025, il termine per il versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 è differito:
- al 21 luglio 2025, senza maggiorazione;
- dal 22 luglio al 20 agosto 2025, con maggiorazione dello 0,40%.
Chi beneficia della proroga:
- Contribuenti soggetti agli ISA, inclusi:
- forfetari e minimi;
- soggetti esclusi dagli ISA (per cause oggettive);
- soggetti collegati a società/associazioni interessate dagli ISA.
Chi è escluso:
- Persone fisiche private, che devono versare:
- entro il 30 giugno 2025, senza maggiorazione;
- dal 1° luglio al 30 luglio 2025, con maggiorazione dello 0,40%.
- Imprese con ricavi superiori a € 5.164.569.
Società di capitali:
- Possono beneficiare della proroga se il bilancio è approvato in aprile/maggio (entro i 180 giorni).
- Se approvano in giugno/luglio, non rientrano nella proroga (scadenza ordinaria 30 luglio/1 settembre con maggiorazione 0,40%).
Tributi e contributi interessati dalla proroga:
- Saldo e acconto di:
- IRPEF, IRES, IRAP, IVA;
- Addizionali IRPEF;
- Contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- Cedolare secca;
- Acconto del 20% su redditi a tassazione separata;
- IVIE e IVAFE;
- Flat Tax incrementale (per aderenti al concordato);
- Affrancamento riserve (art. 14, D.Lgs. 192/2024);
- Diritto camerale (CCIAA 2025).
Nota per i soci di srl non trasparenti (soggetti ISA):
- La proroga si applica solo ai contributi previdenziali, come già chiarito in passato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 173/E/2007).
Ambito | Prima del DL 84/2025 | Dopo il DL 84/2025 |
Plusvalenze partecipazioni professionali | Tassazione come reddito di lavoro autonomo (onnicomprensività) | Tassazione come redditi diversi al 26% |
Interessi/proventi finanziari | Inclusi nel reddito di lavoro autonomo | Classificati come redditi di capitale, esclusi dal reddito autonomo |
Spese di trasferta (Italia) | Obbligo di tracciabilità per deducibilità (generico) | Tracciabilità obbligatoria solo per spese sostenute in Italia |
Spese di trasferta (Estero) | Obbligo di tracciabilità non chiaramente escluso | Spese deducibili anche se pagate in contanti |
Spese rappresentanza e omaggi | Nessun obbligo specifico di tracciabilità | Tracciabilità obbligatoria per spese sostenute in Italia |
Conferimento studio + cessione partecipazioni | Potenzialmente considerata operazione abusiva | Non considerata operazione abusiva (neutralità fiscale) |
Tracciabilità spese imprese (dipendenti/autonomi) | Tracciabilità richiesta anche per spese estere | Tracciabilità richiesta solo per spese in Italia |
Riporto perdite fiscali (operazioni straordinarie) | Riduzione del patrimonio netto legata a proporzione dei conferimenti | Riduzione fissa: doppio dei conferimenti/versamenti ultimi 24 mesi |
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