FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCUO: RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA
- On 17 Luglio 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, ha fornito un’analisi dettagliata e chiarimenti operativi sulle novità fiscali riguardanti la tassazione del fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal Decreto Bollette (D.L. n. 19/2025).
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Nuovo regime vigente dal 1° gennaio 2025
A partire dal 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione assegnati con contratti stipulati e consegna effettiva dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit si calcola forfettariamente applicando una percentuale fissa all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolata secondo il costo chilometrico ACI:
- 50% per veicoli con motore termico tradizionale (benzina, diesel, ibridi non plug-in);
- 20% per veicoli ibridi plug-in;
- 10% per veicoli esclusivamente elettrici a batteria.
Ecco i 3 i requisiti temporali che devono sussistere congiuntamente, perché questo regime si applichi:
- Immatricolazione del veicolo dal 1° gennaio 2025;
- Stipula del contratto in uso promiscuo a partire dal 1° gennaio 2025;
- Consegna effettiva al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025.
L’Agenzia ribadisce inoltre che la concessione in uso promiscuo non è un atto unilaterale del datore di lavoro, ma richiede l’accettazione esplicita del dipendente, formalizzata tramite sottoscrizione del contratto e consegna materiale del veicolo.
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Disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024 e la clausola di salvaguardia
Per i veicoli immatricolati e assegnati in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, si mantiene la disciplina previgente, che determina il fringe benefit sulla base del costo chilometrico ACI per 15.000 km, ma con percentuali variabili secondo le emissioni di CO2:

Il Decreto Bollette ha introdotto una clausola di salvaguardia che permette di proseguire con questa disciplina anche per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 ma assegnati e consegnati in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.
Per questa deroga devono essere rispettati 2 requisiti temporali importanti:
- Ordine del veicolo entro il 31 dicembre 2024;
- Stipula del contratto, immatricolazione e consegna tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025.
Se tutti questi requisiti non sono soddisfatti, non si può beneficiare della disciplina transitoria.
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Applicazione del criterio generale del valore normale
Nei casi in cui non si possa applicare né la disciplina previgente né quella del nuovo regime (ad esempio, veicoli ordinati entro il 2024 ma consegnati dopo il 30 giugno 2025, o veicoli con immatricolazione e consegna successive al 2025 ma con contratto stipulato nel 2024), si applica il criterio del valore normale (art. 51, comma 3, del TUIR), ossia – in tali situazioni – il fringe benefit si quantifica in base al valore normale relativo all’uso privato del veicolo, escludendo la quota riferita all’utilizzo aziendale. Questo calcolo richiede valutazioni e documentazioni oggettive per determinare correttamente la quota di utilizzo personale del mezzo.
Esempio tipico: veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024, contratto stipulato sempre nel 2024, immatricolato nel 2025 e consegnato a luglio 2025. Tale veicolo non rientra né nella disciplina previgente né nella nuova, quindi si applica il valore normale.
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Proroga e riassegnazione del veicolo
Proroga del contratto:
La proroga è considerata una semplice estensione della durata del contratto originario, senza novazione soggettiva o oggettiva. Pertanto, per la determinazione del fringe benefit si mantiene la disciplina in vigore al momento della stipula originaria fino alla naturale scadenza della proroga.
Riassegnazione a un altro dipendente:
La riassegnazione comporta la stipula di un nuovo contratto, per cui si applica la normativa vigente al momento della nuova assegnazione.
- Se il veicolo era oggetto di contratto al 31 dicembre 2024, immatricolato dal 1° luglio 2020 e la nuova assegnazione avviene entro il 30 giugno 2025, si applica la disciplina pre-2025 (percentuali in base alle emissioni CO2).
- Se la riassegnazione del veicolo avviene dopo il 30 giugno 2025, si applica invece il criterio del valore normale.
- Per veicoli immatricolati e assegnati dal 1° gennaio 2025 la disciplina in vigore dal 2025 si applica anche in caso di riassegnazione.
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Altre precisazioni
- Il momento rilevante per definire quale regime si applica è la data di sottoscrizione congiunta del contratto tra datore di lavoro e dipendente, che deve corrispondere alla reale concessione del beneficio.
- La disciplina mira a incentivare l’uso di veicoli più ecologici, introducendo percentuali ridotte per auto elettriche e ibride plug-in, in linea con gli obiettivi europei di trasformazione sostenibile.
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Riepilogo tabellare


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