LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. DECRETO OMNIBUS
- On 30 Agosto 2024
Il D.L. 113/2024, rubricato “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, e ribattezzato Decreto Omnibus, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024.
Di seguito mettiamo in evidenza una sintesi dei principali interventi.
Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni sociali
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 52, L. 213/2023, vengono riaperti i termini, scaduti allo scorso 30 giugno 2024, per poter procedere alla rideterminazione dei valori delle partecipazioni sociali e dei terreni che scadono al prossimo 30 novembre 2024
Registro tecnologie per il fotovoltaico
Viene modificato l’articolo 12, comma 1, D.L. 181/2023, con il quale, al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, è stato previsto che l’ENEA tenga un registro in cui sono iscritti, in 3 distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (prima era a livello di modulo pari al 21,5%);
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
c) moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione Europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Adeguamento magazzino
Viene differito il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all’articolo 1, comma 82, L. 213/2023, al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è differito anch’esso al 30 settembre 2024.
Inoltre, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l’adeguamento delle esistenze iniziali di cui all’articolo 1, comma 78, L. 213/2023, può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo.
Proroga regime Iva associazioni e società sportive dilettantistiche
Viene stabilito che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, L. 289/2002, da parte delle società sportive dilettantistiche.
Inoltre, è previsto che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024.
Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche
Con l’obiettivo di sostenere gli operatori del settore sportivo, la disciplina relativa al credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 81, D.L. 104/2020, è prorogata anche agli investimenti pubblicitari effettuati tra il 10 agosto e il 15 novembre 2024.
Si legga l’intero contributo sul sito web della nostra società collegata al seguente link: https://www.voim.it/bonus-sponsorizzazioni-sportive-dal-10-agosto-al-15-novembre-2024/
Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia
Intervenendo sull’articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, Tuir, viene elevata dai precedenti 100.00 euro agli attuali 200.000 euro la misura dell’imposta sostitutiva Irpef calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, prevista per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir.
La nuova misura si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’articolo 43, cod. civ. successivamente al 10 agosto 2024.
Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri
Con decorrenza dal periodo di imposta 2024, viene introdotta un’imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali comunali e regionali per i lavoratori dipendenti residenti nei seguenti Comuni:
Provincia | Comune |
Bergamo | Schilpario, Valbondione e Vilminore di Scalve |
Brescia | Ponte di Legno |
Lecco | Bulciago e Molteno |
Monza e Brianza | Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto e Veduggio con Colzano |
Sondrio | Andalo Valtellino e Bema |
Varese | Brebbia, Gerenzano, Saronno e Vergiate |
Provincia Verbano | Cusio-Ossola e Stresa |
Vercelli | Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella e Rossa |
Bolzano | Martello |
Trento | Peio e Rabbi |
Aosta | Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes e Villeneuve |
e relativamente ai redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera.
L’imposta è individuata in misura pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
A tal fine, l’ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d’imposta in cui i redditi sono percepiti.
Requisiti per l’applicazione
L’imposta forfettaria è applicabile a condizione che:
a) il lavoratore si qualifichi come frontaliere ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, ratificato e reso esecutivo ai sensi L. 83/2023;
b) il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell’Accordo, svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell’articolo 3, Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
Limitatamente ai residenti nei seguenti Comuni:
Provincia | Comune |
Brescia | Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d’Oglio, Vione |
Sondrio | Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant’Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna e Villa di Tirano |
l’opzione può essere esercitata al rispetto dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c), e all’ulteriore condizione che alla data di entrata in vigore dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.
Esercizio dell’opzione e versamento dell’imposta
L’opzione è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e il versamento della relativa imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Conseguenze dell’opzione
Per effetto dell’opzione per la tassazione forfettaria, in deroga a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, Tuir, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all’imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera e), Tuir, è ammesso in detrazione dall’imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei contributi di cui all’articolo 1, commi 237 – 239, L. 213/2023, infatti, per effetto dell’opzione, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 237 a 239, L. 213/2023.
Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette
Aliquota Iva ridotta per i corsi degli sport invernali
Per effetto dell’introduzione nella Tabella A, parte II-bis, D.P.R. 633/1972, del nuovo n. 1-septies), si applica l’aliquota ridotta del 5% anche all’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti Iva.
Tale aliquota ridotta, fino all’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021, si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, L. 289/2002.
Le prestazioni rese prima del 10 agosto 2024 si intendono comprese tra quelle esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, tenendo sempre conto anche di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, L. 289/2002.
È, inoltre previsto che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024
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