
FISCALITA’ DELLA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI DEL GSE DA PARTE DI UNA CER
- On 28 Luglio 2024
Prima di tutto cerchiamo di riassumere cos’è una “Comunità Energetica Rinnovabili” (=CER).
COS’E’ UNA COMUNITA’ ENERGETICA – IN SINTESI
Una CER è un’associazione che produce e condivide energia rinnovabile, per generare e gestire autonomamente energia verde a costi vantaggiosi, riducendo nettamente le emissioni di CO2 e lo spreco energetico.
Possono aderire alla CER cittadini privati, attività commerciali, pubbliche amministrazioni, piccole e medie imprese, etc.
L’impianto non deve necessariamente essere di proprietà della Comunità, ma può anche essere messo a disposizione da uno o più membri partecipanti, o anche da un soggetto terzo.
Le CER promuovono anche l’economia circolare, considerato che gli impianti possono essere realizzati su terreni industriali inutilizzati, che trovano in questo modo una nuova funzione.
Inoltre rappresentano l’opportunità di sostenere e dare impulso alla crescita delle Piccole e Medie Imprese, che possono trovare un ruolo nello sviluppo, realizzazione, esercizio e manutenzione degli impianti rinnovabili, a vantaggio del tessuto industriale ed occupazionale del territorio in cui operano.
L’obiettivo principale delle CER è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, prioritari rispetto ai profitti finanziari.
Il tema delle CER è attuale, nuovo e molto articolato e complesso a livello normativo anche nella fiscalità.
In questo contributo riportiamo i chiarimenti ministeriali intervenuti in ambito di “trattamento delle restituzione contributi GSE da parte della CER verso i suoi membri”.
FISCALITA’ DELLA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI DEL GSE DA PARTE DI UNA CER
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024, ha offerto chiarimenti in riferimento al corretto trattamento da riservare alle somme ricevute dal GSE da parte di una CER che la stessa attribuisce ai propri membri.
Sul punto viene osservato che, ai sensi dell’articolo 32, D.Lgs. 199/2021, i clienti finali partecipanti possono demandare alla CER la “gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE”. Per effetto di quanto previsto all’articolo 3.4, lettera e) Testo integrato per l’autoconsumo diffuso (TIAD) approvato con delibera ARERA 727/2022, ai fini della “delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE”, sussiste, sostanzialmente, un rapporto di mandato senza rappresentanza.
In tale contesto, in cui la CER, in qualità di referente gestisce tutti i rapporti con il GSE – compreso l’incasso per conto dei membri della configurazione degli incentivi – il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla CER, con l’applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto, come affermato nella precedente risoluzione n. 18/E/2021 e nella risposta a interpello n. 37/E/2022. Inoltre, come precisato, ai sensi dell’articolo 31, D.Lgs. 199/2021, “l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari”.
Ciò sembra escludere che l’attribuzione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della Comunità medesima possa considerarsi distribuzioni di utili, non costituendo tali incentivi “profitti finanziari”.
In conclusione, anche alla luce delle disposizioni contenute nel CTS, la restituzione delle somme da parte di una CER costituita nella forma di ETS ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili sancito nell’articolo 8, D.Lgs. 117/2017.
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