Incentivi all’assunzione di Donne Svantaggiate anche per il 2023
- On 13 Marzo 2023
La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato anche per quest’anno l’esonero contributivo in favore di tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che assumono personale femminile che si trova in determinate condizioni di svantaggio. La fruizione del beneficio è tuttavia subordinata al rispetto di una serie di condizioni di carattere generale. Inoltre, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Donne svantaggiate
L’esonero in questione sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Ricorrendo le condizioni soggettive della lavoratrice, l’esonero spetta:
- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato e nel limite massimo di importo pari a € 8.000 annui, riparametrati e applicati su base mensile;
- per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
Condizioni e obblighi per la fruizione del beneficio
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte del datore di lavoro:
- l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
- deve essere in regola con il DURC;
- non deve aver violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e deve rispettare gli altri obblighi di legge;
- è tenuto ad applicare gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Inoltre, il beneficio non spetta:
- se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- se l’assunzione viola un diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo;
- se presso il datore di lavoro siano in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale a meno che l’assunzione programmata non sia per un livello completamente diverso da quello dei lavoratori in integrazione salariale straordinaria o sia destinato a prestare attività in una unità produttiva diversa da quella interessata alla sospensione;
- se la lavoratrice neo assunta risulti essere stata licenziata nei 6 mesi antecedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro assumente, o risultava con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Per ultimo si vuole sottolineare che l’agevolazione sarà applicabile solo in seguito all’autorizzazione della Commissione Europea.
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