IN SINTESI LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SU “PATENTE A CREDITI” (EDILIZIA)
- On 25 Settembre 2024
Con decorrenza 1° ottobre 2024, è stato introdotto il nuovo “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” (c.d. patente a crediti o patente a punti), istituito con l’obiettivo di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In sintesi, di seguito, le prime indicazioni operative.
SOGGETTI OBBLIGATI AL NUOVO SISTEMA
Imprese e lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue
Esclusi: coloro che effettuano SOLO forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri ecc.).
MODALITÀ DI RICHIESTA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE A “CREDITI”
Per conseguire la patente a “crediti”, il titolare o legale rappresentate deve presentare una domanda – con il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ed è necessario avere i seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento degli obblighi formativi;
- possesso di DURC valido;
- possesso di DVR valido, se previsto;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto;
- designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto.
La patente è rilasciata in formato digitale.
La patente può essere revocata in caso di dichiarazioni non veritiere.
NOTA BENE: E’ consentito, fino al 31/10/2024, di inviare la autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per certificare il possesso dei requisiti, tramite PEC, allegando il modello “Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti” pubblicato sul sito dell’INL, e presentando, entro la medesima data, la domanda per il rilascio della patente attraverso il portale dell’INL.
CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE e ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
Il portale rende disponibili le seguenti informazioni (per ogni patente):
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.
Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE: TIPOLOGIE E TEMPISTICHE
La sospensione della patente può durare sino a 12 mesi.
La sospensione è di due tipi: 1) OBBIGATORIA e 2) POSSIBILE
- Obbligatoria
Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei casi di infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori, imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata.
- Possibile
La sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono altrimenti soddisfatte, nei casi di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente almeno a titolo di colpa grave.
RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI
Una Commissione territoriale – composta dai rappresentanti dell’INL, dell’INAIL e con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale – è deputata a occuparsi del recupero dei crediti decurtati, fino a 15 crediti, tenendo conto:
- sia dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione;
- sia dell’eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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