AMPLIATA LA PLATEA DEI DESTINATARI DEL c.d. “BONUS NATALE”
- On 14 Novembre 2024
Con la risoluzione n. 54 pubblicata ieri, 13 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che consentono ai datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, di poter recuperare il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum di 100 euro introdotta dall’art. 2-bis del DL 113/2024, c.d. “bonus Natale”, che sarà erogato insieme alla tredicesima mensilità ai lavoratori dipendenti.
Ma non è la sola novità che riguarda il bonus in commento in quanto il decreto legge approvato dal Governo nella riunione del 12 novembre prevede anche l’ampliamento della platea dei beneficiari, così come riportato dal comunicato stampa dell’Esecutivo.
La modifica, secondo quanto riportato dall’Ansa, dovrebbe prevedere la rimozione del requisito in base al quale l’indennità spetti in presenza del coniuge a carico e di conseguenza sarebbe sufficiente avere almeno un figlio a carico per poter ottenere il bonus.
La novità è di rilievo, in quanto permetterebbe l’estensione di potenziali beneficiari della misura.
Si ricorda che, fermo restando il possesso dei requisiti, l’indennità potrà essere fruita dal lavoratore in due modalità:
– direttamente in busta paga, unitamente alla tredicesima mensilità, con erogazione da parte del datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta;
– ovvero il prossimo anno in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore relativa all’anno d’imposta 2024.
È il lavoratore che deve scegliere con quale modalità fruire dell’indennità di 100 euro.
In caso di erogazione unitamente alla tredicesima mensilità, il lavoratore è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 nella quale attestare di avere diritto all’indennità, indicando (oltre ai codici fiscali) anche i dati necessari al sostituto d’imposta ai fini di determinare il diritto e l’importo del bonus (che dovrà essere rapportato al periodo di lavoro).
Dopo il riconoscimento dell’importo unitamente alla tredicesima mensilità, il datore di lavoro dovrà:
– verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità, provvedendo al recupero del relativo importo qualora l’indennità si riveli non spettante;
– recuperare il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga, utilizzando proprio i codici tributo istituiti con la ris. n. 54/2024;
– conservare la documentazione.
In alternativa, il lavoratore ha la possibilità di fruire dell’indennità in sede di dichiarazione dei redditi 2025, relativa al periodo d’imposta 2024.
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