Fringe Benefit – “Autovetture”
- On 7 Ottobre 2022
Cosa sono i “Fringe benefit” e come funzionano
I fringe benefit sono, una forma di retribuzione in beni e servizi erogata dall’azienda, che figura ogni mese nella busta paga del dipendente perché considerata compenso in natura.
Tra i benefit principali troviamo:
– autovetture aziendale;
– buoni acquisto;
– strumenti di lavoro (come telefono o pc aziendale);
– alloggi in affitto al dipendente o alla famiglia.
Le varie tipologie di fringe benefit sono disciplinate all’interno del contratto individuale di lavoro stipulato tra azienda e lavoratore. Nel cedolino il fringe benefit viene tassato se il suo valore complessivo annuo è superiore a 258,23€ (portato a 600,00 euro per il 2022), concorrendo alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
In questo contributo ci occuperemo del BENEFIT “AUTOVETTURE”.
Auto aziendale: uso lavorativo, personale o promiscuo
Ci sono diversi tipi di utilizzo dell’auto aziendale:
1. auto aziendale come bene strumentale (c.d. “auto non assegnate”)
è il caso in cui l’autovettura viene concessa al dipendente esclusivamente per l’attività lavorativa: per il dipendente non costituisce benefit e per l’azienda, il cui veicolo è di proprietà, ne deduce i costi correlati al 20% e il costo di acquisto al 20% (nel limite di €18.075,99) (NB: 100% nel caso di automezzi o di autovetture utilizzate dalle società di noleggio adibite ad uso pubblico)
2. auto con uso personale
si intende la concessione al dipendente di un veicolo acquistato o noleggiato dal datore di lavoro, per uso personale ed esclusivo, che non comprende l’attività lavorativa. A queste condizioni, l’auto è un benefit a tutti gli effetti per il dipendente e viene dichiarato in busta paga, incidendo sul calcolo del reddito e dell’imponibile
3. auto data in uso promiscuo
in questo caso il veicolo è considerato un fringe benefit per il lavoratore in quanto può disporne sia per le attività lavorative sia per scopi personali (fuori dall’orario di lavoro e nel fine settimana). L’uso promiscuo consente di ottenere una deduzione del 70% dei costi di gestione, senza limiti per il valore del veicolo. L’impiego dell’auto per le mansioni del dipendente deve essere comprovato, ad esempio attraverso una lettera di assegnazione o un contratto di comodato d’uso, inoltre deve avvenire per la maggior parte del periodo d’imposta.
Se queste condizioni non sono rispettate la deducibilità viene ridotta al 20%, un valore applicato anche alle vetture aziendali assegnate ai soci. Se invece la macchina viene concessa agli amministratori dell’impresa le spese sono deducibili al 100% fino all’importo del fringe benefit, dopodiché la quota deducibile per la somma eccedente è del 20%.
NOTA BENE
Dal 2021 è anche in vigore la nuova normativa sui veicoli aziendali ad uso promiscuo, con la quale i vantaggi fiscali sono condizionati dalle emissioni di CO2 dell’auto. In questo modo vengono premiate le aziende che scelgono macchine ecologiche elettriche e ibride, mentre per le vetture più inquinanti si riducono i benefici fiscali.
Deducibilità per l’impresa
Per il datore di lavoro, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare ex articolo 164 del T.U.I.R.) e non sono previsti limiti alla deducibilità del 70% dei costi sostenuti.
Tuttavia, si ricorda che la deduzione del 70% dei costi è subordinata alla circostanza che l’utilizzo promiscuo dell’autovettura da parte del dipendente o collaboratore avvenga per la maggior parte del periodo d’imposta e quindi per r la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro (almeno 184 giorni).
Ai fini in esame, non è necessario che l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo e che il veicolo sia stato utilizzato da un solo lavoratore.
Fringe benefit auto aziendale: le agevolazioni fiscali e le tassazioni negli ultimi anni
Negli ultimi anni ci sono stati diversi cambiamenti sul calcolo del reddito imponibile per l’auto aziendale – fringe benefit per l’uso promiscuo.
Fino a giugno 2020, basandosi sulle tabelle chilometriche dell’ACI appositamente redatte per fini fiscali, la percentuale di tassazione era del 30% per tutte le vetture.
A partire dal 1 luglio 2020 (intesi i contratti stipulati a partire da tale data), invece, la Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che la tassazione forfettaria delle auto ad uso promiscuo debba essere inversamente proporzionale al livello di inquinamento dell’automobile. Il fringe benefit viene quindi calcolato in base alla fascia di emissione di CO2, mentre la deducibilità delle spese di utilizzo da parte del datore di lavoro rimane invariata.
Le nuove % di calcolo del fringe benefit risultano quindi:
25% con emissioni di CO2 fino a 60 g/Km;
30% con emissioni di CO2 da 60 a 160 g/Km;
50% con emissioni di CO2 da 161 a 190 g/Km;
60% con emissioni di CO2 oltre 190 g/Km.
Nel caso di auto assegnata al dipendente a partire dal 1° luglio 2020 ma immatricolata prima di tale data, non essendo possibile procedere alla quantificazione del fringe benefit sulla base del valore forfettario, si rende necessario valorizzare il benefit per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, scorporando quindi, dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.
Invece quando l’autovettura fosse immatricolata dopo il 1° luglio 2020, bisogna considerare due elementi: le tabelle nazionali dell’ACI e il chilometraggio standard stabilito dalla normativa.
Dalla tabella ACI si desume la cifra unitaria chilometrica per la propria auto (marca e tipologia), si moltiplica per 15.000 km (la percorrenza media) e poi si calcola il 30% (o la % della tabella sopra indicata a seconda delle emissioni di CO2) dell’importo risultante. Il valore del benefit corrisponde proprio al risultato di questo calcolo presumendo che il dipendente utilizzi l’auto per il 70% a scopo lavorativo e per il restante 30% per motivi personali. Per ottenere il valore mensile finale di fringe benefit da indicare in busta paga, bisogna poi dividere l’importo per 12, ossia le mensilità.
In conclusione
è utile ricordare che nonostante beni, come l’auto aziendale, vengano concessi dal datore di lavoro a fini esclusivamente lavorativi, non costituiscono un elemento della retribuzione, in quanto utilizzando il bene esclusivamente per lo svolgimento delle mansioni, il lavoratore non trae alcun beneficio economico dall’utilizzo del medesimo.
Analogamente, nel caso in cui la concessione dell’auto non sia solo strumentale allo svolgimento della prestazione lavorativa e ne sia consentito l’uso personale dietro pagamento da parte del dipendente di un canone non simbolico, essa non può essere considerata elemento della retribuzione: può, pertanto, essere revocata dal datore di lavoro senza alcun preavviso e senza riconoscimento di un indennizzo sostitutivo.
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