
DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”) – Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 28.3.2022 n. 25
- On 4 Aprile 2022
Con il DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), pubblicato sulla G.U. 27.1.2022 n. 21 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il DL 27.1.2022 n. 4 è stato convertito nella L. 28.3.2022 n. 25, pubblicata sul S.O. n. 13 alla G.U. 28.3.2022 n. 73 ed entrata in vigore il 29.3.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 4/2022.
Estensione ai bilanci 2021 e 2022 della sospensione degli ammortamenti
L’art. 5-bis del DL 4/2022 convertito prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 e 2022, senza alcuna limitazione.
A fronte della sospensione, sono previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.
Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Ambito di applicazione
La proroga segue a quelle previste (per i soli bilanci 2021):
- dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), la quale era limitata ai soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento;
- dal DL 228/2021 convertito (c.d. “Milleproroghe”).
Il DL 4/2022 convertito, analogamente al DL 228/2021, non pone alcuna limitazione in ordine all’ambito di applicazione della proroga.
Peraltro, l’estensione non risulta più collegata (almeno testualmente) agli effetti della pandemia.
La sospensione sembra, quindi, possibile, nei bilanci 2021 e 2022, sia per i soggetti che se ne sono avvalsi in precedenza, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune, sia per i soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza
Rottamazione dei ruoli – proroga delle rate
Per effetto dell’art. 10-quinquies del DL 4/2022 convertito, le rate da rottamazione dei ruoli (inclusa la rottamazione per dazi doganali e IVA all’importazione) e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, possono essere pagate entro:
- il 30.4.2022, se scadute nel 2020;
- il 31.7.2022, se scadute nel 2021;
- il 30.11.2022, se scadute o in scadenza nel 2022.
Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine di cui all’articolo 68, comma 3, D.L. 18/2020.
Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, ma si applica la tolleranza dei cinque giorni per il tardivo versamento.
Cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura per le detrazioni edilizie
Nell’art. 28 co. 1-bis del DL 4/2022 convertito è stata trasposta la disciplina dell’art. 1 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), in materia di cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, secondo la quale:
- il beneficiario della detrazione e il fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo” possono cedere il credito d’imposta a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione);
- successivamente, possono essere disposte due ulteriori cessioni, ma soltanto a cessionari che rientrino nel perimetro dei c.d. “soggetti vigilati”.
I “soggetti vigilati” che possono essere cessionari delle “cessioni successive alla prima” sono:
- le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB;
- le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del TUB;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.
DISCIPLINA TRANSITORIA
I crediti d’imposta relativi ad opzioni comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate sino al 16.2.2022 (o al 6.3.2022 per il “bonus barriere architettoniche 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020), a prescindere dal numero di cessioni di cui sono già stati oggetto (nessuna o molteplici), possono essere ceduti ancora una volta, a favore di qualsiasi terzo cessionario, ivi comprese banche e intermediari finanziari.
Con la risposta del 17.3.2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione della disposizione favorevole al contribuente, precisando, tra l’altro, che il credito può essere ceduto ancora una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati” (ossia “vigilati”) qualora vi siano stati:
- prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022;
- cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022.
DIVIETO DI CESSIONE PARZIALE DEI CREDITI D’IMPOSTA
Sono vietate le cessioni parziali dei crediti d’imposta, anche successive alla prima, relative a comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022.
Indicazioni del CCNL per la fruizione delle detrazioni edilizie
Ai sensi del co. 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, norma introdotta dall’art. 28-quater del DL 4/2022 convertito trasponendo quanto già previsto dall’art. 4 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché quelli previsti dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”), dall’art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”) e dall’art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”), possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.
Il contratto collettivo applicato deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Tale disposizione si applica soltanto ai lavori edili che congiuntamente:
- siano compresi nell’Allegato X al DLgs. 81/2008;
- siano di importo superiore a 70.000,00 euro;
- vengano avviati successivamente al 27.5.2022.
Visto di conformità
Il professionista che rilascia il visto di conformità deve verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato:
- nell’atto di affidamento dei lavori;
- nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori
Detrazioni edilizie – Responsabilità penale del tecnico abilitato alle asseverazioni
Con il co. 13-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020, norma introdotta dall’art. 28-bis co. 2 del DL 4/2022 convertito trasponendo quanto già previsto dall’art. 2 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), viene disciplinata la responsabilità penale del tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121 del medesimo DL 34/2020.
La nuova norma stabilisce che costui possa essere punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000,00 a 100.000,00 euro, se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.
Proroga del termine per la trasmissione della comunica-zione delle opzioni relative alle detrazioni edilizie
L’art. 10-quater co. 1 del DL 4/2022 convertito proroga dal 7.4.2022 al 29.4.2022 il termine entro cui deve essere trasmessa la comunicazione delle opzioni per il c.d. sconto in fattura o la cessione del credito, relative alle detrazioni edilizie, in riferimento:
- alle spese sostenute nel 2021;
- alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
Credito d’imposta per i canoni di locazione per i primi tre mesi del 2022
L’art. 5 del DL 4/2022 convertito prevede l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022:
- non solo alle imprese del settore turistico (già previste dalla norma ante conversione);
- ma anche a favore delle imprese dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine.
In particolare, con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credito d’imposta spetta:
- alle imprese del settore turistico, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi registrati negli anni precedenti;
- alle imprese dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, a condizione che abbiano ricavi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (soggetti “solari”).
Sia per le imprese turistiche che per i gestori di piscine, il credito spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Autorizzazione europea
L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
Aiuti di Stato
Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche).
L’art. 5 del DL 4/2022 convertito precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.
Per quanto concerne la Sezione 3.1, con riferimento al credito d’imposta per i mesi da gennaio a marzo 2022, dovrebbe applicarsi la soglia di 2,3 milioni di euro, che riguarda gli aiuti concessi dall’1.1.2022.
Cessione dei crediti d’imposta per la ristrutturazione delle strutture turistico-alberghiere e per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio
Con l’art. 28 co. 3-ter del DL 4/2022 convertito viene prevista la possibilità di cedere:
- il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere (art. 1 del DL 152/2021);
- il credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator (art. 4 del DL 152/2021).
Modalità di cessione
Tali crediti d’imposta possono essere ceduti, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari (analogamente a quanto previsto per i c.d. “bonus edilizi”).
Incentivi per la ristrutturazione delle strutture turistico-alberghiere – Estensione alle unità abitative mobili
In relazione al contributo a fondo perduto e al credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere di cui all’art. 1 del DL 152/2021, l’art. 4-bis del DL 4/2022 convertito include nell’ambito degli interventi agevolati di cui all’art. 1 co. 5 lett. c) del DL 152/2021 anche l’installazione di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
Misure per il rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI
L’art. 10-bis del DL 4/2022 convertito prevede che i confidi possano utilizzare le risorse erogate in attuazione dell’art. 1 co. 54 della L. 147/2013 per concedere, oltre a garanzie, anche finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici, nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile.
Per ciascun finanziamento, il confidi utilizza, oltre alle risorse suddette, risorse proprie in misura non inferiore al 20% dell’importo del finanziamento. I finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dall’art. 1 co. 54 della L. 147/2013, sono concessi a tasso zero.
La disciplina attuativa è demandata a un decreto ministeriale.
Agevolazioni in materia di somministrazione di lavoro
L’art. 23-quater del DL 4/2022 convertito proroga al 31.12.2022 il limite temporale di operatività della misura agevolativa in materia di somministrazione di lavoro di cui all’art. 31 co. 1, quarto periodo, del DLgs. 15.6.2015 n. 81, in luogo del termine del 30.9.2022 fissato dall’art. 11 co. 15 del DL 146/2021.
In particolare, l’art. 31 co. 1, quarto periodo, del DLgs. 81/2015 prevede che nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Fondo unico nazionale per il turismo – incremento delle risorse
Viene incrementato di 105 milioni di euro per l’anno 2022 il “Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente” di cui all’art. 1 co. 366 della L. 234/2021 (art. 4 co. 1 e 3 del DL 4/2022, come modificato in sede di conversione); nell’ambito di tale somma:
- 60,7 milioni di euro sono destinati all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi (art. 4 co. 2 del DL 4/2022);
- 5 milioni di euro sono destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
- 39,3 milioni di euro sono destinati a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019.
Per l’anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul suddetto Fondo sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.
Banca dati delle locazioni – comunicazione di dati al ministero del turismo
L’art. 6-quater del DL 4/2022 convertito prevede che i dati risultanti dalle comunicazioni di occupazione ai sensi dell’art. 109 del R.D. 18.6.31 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS), siano resi disponibili dal Ministero dell’Interno al Ministero del Turismo secondo le modalità indicate dal DM 11.11.2020 (che ha stabilito le modalità e i termini di comunicazione di tali dati all’Agenzia delle Entrate e ai Comuni).
Banca dati delle strutture recettive
Si ricorda che l’art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019 ha istituito, presso il Ministero del Turismo, una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017).
A tal fine, le strutture ricettive devono essere identificate mediante un codice alfanumerico (c.d. “codice identificativo”) da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
Il decreto del Ministero del Turismo 29.9.2021 n. 161 ha dato attuazione alla norma, dettando le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati.
Ora, l’art. 6-quater del DL 4/2022 convertito prevede che il Ministero dell’Interno fornisca al Ministero del Turismo (oltre che all’Agenzia delle Entrate, che, poi, li condivide con i Comuni) i dati relativi alle locazioni risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, effettuate ai sensi dell’art. 109 co. 3 del TULPS, secondo le stesse modalità (individuate dal DM 11.11.2020) con cui i medesimi dati sono forniti all’Agenzia delle Entrate.
Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio
Nello stato di previsione del Mise è istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, avente lo scopo di concedere contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici Ateco 2007 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 aventi i seguenti requisiti:
- ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.
Ulteriori requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda sono:
- a) sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituiteiscritte e “attive” nel Registro Imprese per una delle attività di cui ai codici Ateco richiamati;
- b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
- d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001.
Le imprese devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Mise, con indicazione della sussistenza dei requisiti, comprovati con dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000.
Con provvedimento Mise, saranno individuati:
– termini e modalità di invio della domanda;
– indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura;
– necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi di revoca, disposta ai sensi dell’articolo 9, D.Lgs. 123/1998, in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
– modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.
All’erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.
Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
- a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Mise provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste.
Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l’importo del contributo determinato è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato
Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA e altri settori in difficoltà
Intervenendo sull’articolo 1-ter, D.L. 73/2021, il c.d. Decreto Sostegni-bis, viene esteso l’ambito di applicazione del contributo a fondo perduto.
In particolare, il nuovo comma 2-bis, stanzia 40 milioni di euro per il 2022, da destinare alle imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972, una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche Ateco: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nel 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
In sede di conversione in legge è stato previsto che, in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l’Istat definirà entro 90 giorni decorrenti dal 28 marzo, una classificazione volta all’attribuzione di un codice Ateco specifico nell’ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l’introduzione, nell’attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l’organizzazione di matrimoni ed eventi privati
Ampliamente interventi ammessi al tax credit imprese turistiche
Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, D.L. 152/2021, tra gli interventi ammessi rientrano in quelli di cui al comma 5, lettera c), anche le installazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, D.P.R. 380/2001, limitatamente agli interventi di cui al punto 16 della sezione II – Edilizia della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, e con le modalità ivi previste, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
Integrazioni salariali: ulteriori modifiche al D.Lgs. 148/2015
L’articolo apporta modifiche al D.Lgs. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali. Nello specifico viene soppresso l’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5. In sostanza l’esonero dalla contribuzione addizionale dovuta per la domanda di integrazione salariale dalle imprese che fabbricano elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, è mantenuto anche dal 1° gennaio 2022 relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Le modifiche all’articolo 7, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015 dispongono che in caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
All’articolo 8, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015 viene precisato che il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
All’articolo 14, D.Lgs. 148/2015 viene previsto che l’esame congiunto, preventivo alla richiesta di ammortizzatore sociale, possa essere svolto anche in via telematica.
Dal 27 gennaio 2022 viene abrogato il comma 5, articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015 ovvero la previsione, per l’anno 2022, che il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015 potesse essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.
Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di solidarietà bilaterali assicurano la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale
Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro
È prorogata al 31 dicembre 2022 la disposizione che prevede che, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore possa impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la sostituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
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