CESSIONI INTRACOMUNITARIE: LA CORTE UE APRE A UN APPROCCIO PIU’ FLESSIBILE SULLA PROVA DEL TRASPORTO
- On 24 Novembre 2025
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 13 novembre 2025 (causa C-639/24), interviene nuovamente sul tema della prova del trasferimento dei beni nelle cessioni intracomunitarie, elemento decisivo per beneficiare dell’esenzione Iva prevista dall’art. 138 della direttiva 2006/112/CE.
Il punto chiave: nessuna esclusività sui mezzi di prova. Se le condizioni dell’art. 45-bis del Reg. UE 218/2011 non sono soddisfatte, l’amministrazione non può negare l’esenzione automaticamente, ma deve valutare qualsiasi documento o elemento idoneo a dimostrare il reale trasferimento dei beni in un altro Stato membro.
La questione della prova del trasferimento
Perché una cessione possa considerarsi intracomunitaria ed essere, quindi, non imponibile (o esente), occorre che:
- i beni siano spediti o trasportati in un altro Stato membro;
- l’acquirente sia un soggetto passivo identificato ai fini Iva in un Paese UE diverso da quello di partenza.
La Corte ha sempre sottolineato che la movimentazione fisica dei beni è un requisito sostanziale e imprescindibile.
Tuttavia, la prova di tale trasferimento non è sempre semplice, soprattutto quando il trasporto è gestito dall’acquirente o da un terzo incaricato.
Dopo l’abolizione dei controlli doganali interni all’Unione, infatti, le autorità fiscali non dispongono più di documentazione “ufficiale” che attesti l’uscita delle merci dal Paese di origine. Da qui l’importanza – e la delicatezza – dei mezzi di prova forniti dagli operatori.
Il ruolo dell’art. 45-bis del Regolamento 218/2011
Proprio per ridurre incertezze e disparità tra i vari ordinamenti, nel 2018 è stato introdotto l’art. 45-bis, che individua alcune circostanze standard in cui il trasferimento dei beni si presume effettuato.
Tuttavia, la Corte chiarisce che tale norma:
- non contiene un elenco esaustivo dei mezzi di prova;
- introduce solo una presunzione legale relativa, utile ma non vincolante.
In altre parole, l’assenza dei documenti previsti dall’art. 45-bis non autorizza automaticamente il diniego dell’esenzione.
La decisione della Corte: “dà il via” a qualsiasi prova idonea
Nel caso esaminato, l’autorità fiscale croata aveva negato l’esenzione Iva perché il contribuente non aveva prodotto i documenti previsti dall’art. 45-bis, rifiutando però di considerare altre prove fornite dallo stesso contribuente.
La Corte ha censurato questa impostazione.
Ha affermato infatti che:
- se le condizioni della presunzione non risultano integrabili,
le autorità fiscali devono comunque esaminare ogni elemento probatorio disponibile; - negare l’esenzione solo per carenze formali è contrario ai principi di neutralità fiscale, proporzionalità e prevalenza della sostanza sulla forma;
- l’obiettivo del legislatore europeo è facilitare gli scambi, non introdurre ostacoli burocratici che rischiano di penalizzare l’operatore corretto.
In sostanza, la Corte conferma che ciò che conta è la reale uscita dei beni dal territorio dello Stato membro: se il contribuente riesce a dimostrarla, con qualsiasi mezzo idoneo, l’esenzione deve essere riconosciuta.
Implicazioni operative per le imprese
La sentenza offre indicazioni importanti:
- maggiore flessibilità sui mezzi di prova: documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, conferme di ricezione, contratti, fatture, tracking della spedizione, dichiarazioni dell’acquirente, ecc.;
- le amministrazioni fiscali non possono imporre requisiti puramente formali se la sostanza dell’operazione è chiara;
- l’onere probatorio resta sul fornitore, ma deve essere valutato in modo ragionevole e proporzionato.
Per le aziende che effettuano vendite intracomunitarie, la decisione rappresenta una tutela importante contro dinieghi automatici basati su rigidità documentale.
Conclusione
La Corte di giustizia ribadisce un principio fondamentale: nelle cessioni intracomunitarie, ciò che conta è la sostanza dell’operazione, non la mera forma.
L’art. 45-bis individua una presunzione utile, ma non può diventare uno strumento di esclusione. Le imprese hanno diritto a veder valutate tutte le prove idonee a dimostrare il trasferimento dei beni, mentre le amministrazioni devono rispettare i principi di neutralità, proporzionalità e certezza del diritto.
La sentenza, pertanto, contribuisce a rendere il quadro europeo più coerente e favorevole alla libera circolazione delle merci, offrendo alle imprese una maggiore sicurezza operativa.


0 comments on CESSIONI INTRACOMUNITARIE: LA CORTE UE APRE A UN APPROCCIO PIU’ FLESSIBILE SULLA PROVA DEL TRASPORTO