SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI PUBBLICITÀ: LA CASSAZIONE INTERVIENE SU COME DISTINGUERLE
- On 6 Novembre 2025
La Corte di Cassazione torna sul tema delle spese di rappresentanza e pubblicità, fornendo un criterio interpretativo utile per imprese e professionisti.
Con l’ordinanza n. 25143 del 13 settembre 2025, i giudici hanno stabilito che la differenza tra le due tipologie di spese dipende dagli obiettivi perseguiti.
Il principio guida: la finalità della spesa
Secondo la Cassazione:
- Le spese di rappresentanza sono sostenute per accrescere l’immagine, il prestigio e la notorietà dell’impresa, senza un collegamento diretto con l’aumento delle vendite.
- Le spese di pubblicità, invece, hanno una finalità promozionale immediata, mirata a far conoscere e diffondere prodotti o servizi, con l’obiettivo di incrementare le vendite.
Quindi, un evento o un’iniziativa che punta a rafforzare il marchio o la reputazione dell’azienda, ma senza promuovere direttamente prodotti o servizi, rientra dunque tra le spese di rappresentanza.
Trattamento fiscale delle due categorie
Ai fini IVA:
- Le spese di rappresentanza non consentono la detrazione dell’imposta, salvo per beni di valore unitario inferiore a 50 euro.
- Le spese di pubblicità, invece, sono detraibili al 100%, purché rispettino il principio di inerenza all’attività d’impresa e abbiano un nesso diretto con operazioni imponibili.
Ai fini delle imposte sui redditi (IRES):
- Le spese di rappresentanza sono deducibili entro specifici limiti, proporzionati ai ricavi dell’azienda:
- 1,5% fino a 10 milioni di euro di ricavi;
- 0,6% da 10 a 50 milioni;
- 0,4% oltre i 50 milioni.
- Le spese di importo inferiore a 50 euro sono deducibili integralmente.
- Dal 2025, la deduzione sarà ammessa solo per pagamenti effettuati con strumenti tracciabili (carte, bonifici, app digitali).
- Le spese di pubblicità sono invece integralmente deducibili, se rispettano i requisiti di certezza, competenza e documentazione.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia nasce da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Verona, che aveva riqualificato alcune spese considerate dall’impresa come “pubblicitarie”, ritenendole invece “di rappresentanza”.
La Corte ha dato ragione al Fisco, ritenendo che l’evento oggetto di contestazione — una manifestazione culturale dedicata alla “civiltà del vino” — non avesse finalità di vendita diretta, ma solo di prestigio e immagine, configurandosi quindi come spesa di rappresentanza.
Il caso delle sponsorizzazioni sportive
La Cassazione ha inoltre ribadito un orientamento consolidato: le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche sono considerate per legge spese di pubblicità, a determinate condizioni:
- il beneficiario deve essere una società o associazione sportiva dilettantistica;
- deve essere rispettato il limite di spesa previsto;
- la sponsorizzazione deve promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor;
- il soggetto sponsorizzato deve aver svolto un’attività promozionale effettiva.
In questi casi, i costi sono deducibili integralmente e non contestabili dal Fisco per presunta antieconomicità.
Il limite di spesa resta fissato a 200.000 euro annui (art. 12, comma 3, D.Lgs. 36/2021).
Conclusioni
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio di chiarezza:
- la finalità della spesa è il criterio che distingue le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità;
- promuovere l’immagine aziendale significa rappresentanza; promuovere prodotti o servizi significa pubblicità.
Un distinguo fondamentale, da cui dipendono deducibilità, detraibilità e corretto trattamento fiscale.

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