ASSUNZIONI AGEVOLATE UNDER 36
- On 6 Luglio 2023
Con la circ. 22.6.2023 n. 57, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro interessati la fruizione dell’esonero contributivo collegato alle assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo:
- 7.2022 – 31.12.2022, ai sensi dell’art. 1 co. 10 ss. della L. 178/2020;
- 1.2023 – 31.12.2023, ai sensi dell’art. 1 co. 297 della L. 197/2022.
L’Istituto fa seguito all’autorizzazione della Commissione europea con decisione C(2023) 4061 final del 19.6.2023.
Disciplina generale
L’art. 1 co. 10 ss. della L. 178/2020, ha previsto che, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo ex art. 1 co. 100 – 105 e 107 della L. 205/2017 venga riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, ovvero 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Inoltre, il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età.
L’esonero è stato poi esteso dall’art. 1 co. 297 della L. 197/2022 anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dall’1.1.2023 al 31.12.2023. In tal caso, la norma ha altresì disposto l’incremento del limite massimo di importo da 6.000,00 a 8.000,00 euro.
Per la fruizione dell’esonero è necessario il rispetto delle condizioni stabilite dalla norma, dall’INPS e dalla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework.
Ambito soggettivo
L’esonero riguarda tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori del settore agricolo.
Invece, l’agevolazione non si applica nei confronti:
- della Pubblica Amministrazione;
- delle imprese operanti nel settore finanziario e del settore domestico;
- delle imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE.
Inoltre, ai fini del diritto all’esonero, l’assunzione deve riguardare giovani che alla data della prima assunzione incentivata:
- non abbiano compiuto il 36° anno di età;
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Importo massimo dell’esonero
Con riferimento all’incremento da 6.000,00 a 8.000,00 euro, nella circolare in parola si precisa che, per le assunzioni/trasformazioni effettuate:
- nell’ultimo semestre del 2022, la soglia massima mensile di esonero della contribuzione datoriale è di 500,00 euro (16,12 euro giornalieri);
- nel 2023, l’importo massimo mensile è pari a 666,66 euro (21,50 euro giornalieri).
In entrambi i casi, se il lavoro è a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Contribuzione oggetto di esonero
Con l’occasione, l’INPS ricorda che non rientrano nell’esonero:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 29 e 40 del DLgs. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- i contributi di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria, quello per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.
Gestione dell’esonero nei flussi UniEmens
Le istruzioni differiscono in base alla tipologia di datore di lavoro:
- generalità dei datori di lavoro;
- datori di lavoro agricolo;
- datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
Con riferimento alla generalità dei datori di lavoro:
- per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 restano ferme le indicazioni già fornite con il messaggio 3389/2021;
- per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel corso del 2023 sono stati istituiti i nuovi codici causale “EG36” (per l’esonero non superiore a 36 mesi) e “EG48” (per l’esonero non superiore a 48 mesi).
Il recupero degli arretrati deve essere effettuato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell’agevolazione al 50% (c.d. “incentivo GECO”) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.
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