I.A. E RAPPORTO DI LAVORO: LE NUOVE TUTELE DEL D. LGS. N. 179/2026
- On 19 Ottobre 2026
Il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato sulla G.U. n. 234 dell’8 ottobre 2026, completa l’attuazione della delega della Legge n. 132/2025 per l’adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
Dopo il D.Lgs. n. 160/2026, dedicato all’uso dell’IA nell’attività di polizia e alla responsabilità civile e penale, questo decreto attribuisce alle Autorità nazionali i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori, ne disciplina il coordinamento e regola l’uso dell’IA nella formazione.
Le novità per il lavoro sono quattro.
Art. 41, decisioni sul rapporto di lavoro.
È vietato affidare esclusivamente a un trattamento automatizzato le decisioni su costituzione, modifica e risoluzione del rapporto, inclusi provvedimenti disciplinari e valutazioni delle prestazioni. La decisione finale spetta a una persona fisica con potere effettivo e autonomo, che può anche discostarsi dall’esito del sistema motivando la scelta. Non rientrano tra le decisioni finali la ricerca e selezione delle candidature, anche se bloccano l’accesso alle fasi successive. Il divieto è indisponibile e non può essere superato con il consenso del lavoratore. L’uso dei sistemi deve rispettare dignità, riservatezza e non discriminazione. Il datore deve prima adempiere agli obblighi informativi dell’art. 1-bis, D.Lgs. n. 152/1997, e il lavoratore può chiedere una spiegazione comprensibile della decisione, fornita da una persona fisica, sul ruolo dell’IA e sui criteri principali usati. Restano salvi i diritti GDPR (artt. 13, 15 e 22). Le decisioni adottate in violazione del divieto sono nulle, licenziamento compreso.
Art. 42, salute e sicurezza.
Il Ministero del Lavoro coordina le misure per un uso dell’IA conforme al D.Lgs. n. 81/2008 e ne promuove l’impiego come strumento di prevenzione di infortuni e malattie professionali, insieme all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. I rischi dei sistemi di IA che incidono su organizzazione, ritmi, modalità della prestazione o processi decisionali rilevanti per la sicurezza vanno inclusi nella valutazione dei rischi (art. 28, D.Lgs. n. 81/2008). Il datore ha inoltre obblighi di informazione e formazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione adottate.
Art. 48, servizi per il lavoro.
Le amministrazioni competenti e i soggetti autorizzati o accreditati possono usare sistemi di IA per orientamento, incontro tra domanda e offerta, individuazione delle competenze e supporto all’inserimento lavorativo. Devono garantire supervisione umana, trasparenza e tutela dei diritti di utenti e lavoratori.
Art. 49, equo compenso.
Il compenso dei professionisti (L. n. 49/2023) dovrà essere modulato in base alla classe di rischio del sistema di IA usato secondo l’AI Act, perché sistemi più rischiosi richiedono competenze, controlli e responsabilità maggiori. I decreti che fissano i parametri per le professioni regolamentate, gli avvocati e le professioni non ordinistiche dovranno essere integrati entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto.

0 comments on I.A. E RAPPORTO DI LAVORO: LE NUOVE TUTELE DEL D. LGS. N. 179/2026