TFR: NUOVI OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO E RIVOLUZIONE PER L’ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- On 4 Febbraio 2026
AMPLIAMENTO PLATEA DEI DATORI TENUTI AL VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO TESORERIA INPS
Il comma 203 dell’articolo 1 della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) modifica il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti a versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS.
Disciplina precedente (art. 1, comma 6, DM 30 gennaio 2007):
- Per i datori attivi al 31 dicembre 2006, il limite di 50 dipendenti si calcolava sulla media annuale dei lavoratori nell’anno 2006;
- Per chi ha iniziato dopo, si considerava la media annuale del primo anno di attività: se non raggiunta la soglia, l’obbligo non scattava mai, indipendentemente dall’andamento successivo.
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (dal 1° gennaio 2026):
Sono obbligati al versamento anche i datori che raggiungono i 50 dipendenti in anni successivi all’avvio dell’attività.
La soglia si calcola come media annuale dell’anno solare precedente al periodo di paga considerato.
Eccezioni temporanee:
- Per 2026 e 2027, l’obbligo non si applica se la media dell’anno precedente è inferiore a 60 dipendenti.
- Dal 1° gennaio 2032, la soglia scende a 40 dipendenti (sempre media dell’anno precedente).
Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026 non hanno effetto sui lavoratori che già hanno scelto di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare. Con riferimento a tali lavoratori, pertanto, i datori di lavoro continuano a non avere alcun obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.
Per l’operatività, si attende la Circolare INPS con le istruzioni attuative.

MODIFICHE AL CONFERIMENTO DEL TFR A PREVIDENZACOMPLEMENTARE E MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO
I commi 204 e 205 dell’articolo 1 della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) intervengono sul D.Lgs. n. 252/2005, modificando le regole sul finanziamento dei fondi pensione.
Adesione automatica dal 1° luglio 2026:
Per i dipendenti assunti da tale data, l’adesione alla previdenza complementare avviene in modo tacito (c.d. silenzio-assenso), estendendo il meccanismo già previsto per il TFR.
Opzioni del lavoratore (entro 60 giorni dalla prima assunzione):
– Rinunciare all’adesione automatica e scegliere:
- un’altra forma di previdenza complementare, conferendo il TFR maturando (nella misura degli accordi collettivi) e l’eventuale contribuzione;
- o mantenere il TFR in azienda.

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