Imprese settore alberghiero – Probabile rivalutazione gratuita
- On 26 Maggio 2020
Il Ddl. di conversione del DL 23/2020 (c.d. “DL liquidità”), su cui ieri il Governo ha posto la questione di fiducia – che sarà votata oggi alla Camera – contiene interventi significativi alla disciplina della rivalutazione beni di impresa che, se confermate, dovrebbero imporre una rivisitazione complessiva delle operazioni in essere da parte delle società che non hanno ancora approvato il bilancio al 31 dicembre 2019.
La prima di esse prevederebbe che la rivalutazione possa essere eseguita secondo la disciplina dell’art. 1 comma 696 della L. 160/2019 nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Nella sostanza, pur se con un onere fiscale ridotto rispetto ai precedenti provvedimenti, alla luce di sopravvenute esigenze di liquidità, verrebbe consentito di posticiparla ai bilanci del 2020, del 2021 o del 2022. Se l’impresa si avvalesse del differimento, resterebbero ferme le condizioni stabilite nella L. 160/2019, quali ad esempio, il mantenimento del periodo di moratoria triennale degli effetti fiscali.
Con il prospettato inserimento del nuovo art. 6-bis, infatti, sarebbero contemplate misure di favore per le imprese dei settori alberghiero e termale. Sempre nel presupposto che tali imprese non adottino gli IFRS nella redazione del bilancio, si prevederebbe la possibilità di rivalutare in modo gratuito i beni e le partecipazioni in imprese controllate e collegate (fatta eccezione per i beni “merce”) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione dovrebbe essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi e, quindi, nel bilancio 2020, nel bilancio 2021 o in entrambi i bilanci: si tratta evidentemente di una misura di sostegno alla capitalizzazione di tali imprese, per le quali presumibilmente il 2020 chiuderà con perdite potenzialmente significative.
Con tale formulazione si prevederebbe che sui maggiori valori iscritti non sia dovuta “alcuna imposta sostitutiva od altra imposta”. Ma la vera novità è rappresentata dal fatto che, a differenza di quanto avvenuto nel contesto di altri provvedimenti di rivalutazione solo civilistica, i maggiori valori iscritti sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Verrebbe poi stabilito che i maggiori valori siano riconosciuti sin dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ma con un periodo di “moratoria” triennale ai fini della tassazione delle plusvalenze e minusvalenze. Ipotizzando la rivalutazione nel bilancio al 31 dicembre 2020, la cessione dei beni al valore rivalutato (ottenuto in modo gratuito) non genererebbe quindi plusvalenze non solo dal punto di vista civilistico, ma neanche dal punto di vista fiscale, solo dal 1° gennaio 2024.
L’operazione non risulta, però, gratuita in modo assoluto, in quanto rimane lo stato di sospensione d’imposta sulla riserva di patrimonio netto costituita a fronte della rivalutazione; è comunque possibile affrancare la riserva stessa con un’imposta sostitutiva del 10%.
Il nuovo art. 6-bis disciplina anche il caso delle imprese (sempre dei settori alberghiero e termale) che abbiano già esercitato la facoltà di cui all’art. 1 commi 696 e seguenti della L. 160/2019 (si intende presumibilmente fare riferimento all’intervenuta approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019): in questi casi, è previsto che gli effetti fiscali dell’operazione si producano dal 2019 medesimo (per come è scritta la norma parrebbe in modo generalizzato, e quindi anche ai fini della quantificazione ai fini fiscali delle plusvalenze).
Quest’ultimo passaggio potrebbe, peraltro, generare situazioni di contenzioso per il semplice fatto che in più contesti si potrebbe valutare la riapprovazione del bilancio 2019 e la posticipazione dell’operazione al 31 dicembre 2020 con le nuove e più favorevoli disposizioni, facendo leva sul fatto che sia la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 14/2017, § 7), sia la giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 32592/2019) legano il perfezionamento dell’operazione all’indicazione in dichiarazione dei redditi (oggi nel quadro RQ) dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva, fatto che allo stato attuale non è ancora avvenuto (così come presumibilmente non è stato fatto alcun versamento di imposte sostitutive)
Vedremo la versione definitiva del nuovo 6-bis per sapere se si confermano le anticipazioni pubblicate dalla stampa specializzata e qui da noi riepilogate.
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